La nuova disciplina sulla responsabilità penale delle persone giuridiche (Parte 1)

  • July 25, 2016
{RcHf} Articolo redatto in data 24/5/2016 da JUDr. Pavol Biksadský e Dott. Andrea Cianti, dello Studio legale Biksadský & Partners

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Per moltissimo tempo, gli ordinamenti penali di pressoché tutti gli Stati Europei sono stati improntati sul principio “societas non delinquere potest” (che significa “la società non può commettere reati”). Con questo principio si intende che solo le persone fisiche possono delinquere, solo le persone fisiche possono essere penalmente responsabili e solo le persone fisiche possono essere suscettibili di applicazione di una sanzione penale. Non invece le persone giuridiche e, in particolare, le società commerciali (di seguito solo “società”, che verrà utilizzato alternativamente alla dizione “persone giuridiche”, visto che sono le società ad essere i soggetti maggiormente interessati alla nuova normativa di cui alla presente trattazione).

In Italia, tale principio è stato scardinato già nel 2001 dal Governo Amato – Guardasigilli Fassino, in qualità di Ministro della giustizia - con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sebbene la sua rubrica utilizzi il termine “responsabilità amministrativa”, il Decreto disciplina - in sostanza - le conseguenze del reato commesso da soggetti che - ai sensi del Decreto ed in estrema sintesi - esercitano funzioni di rappresentenza, di amministrazione o di direzione dell’ente.

Nella Repubblica Slovacca si è giunti al superamento del principio “societas non delinquere potest” un pò più tardi ed in maniera graduale.
Infatti, solo nel 2010 è stata emanata la legge n. 224, la quale ha introdotto gli articoli 83a ed 83b nel codice penale slovacco (di seguito solo “cp svk”).
Queste norme si limitavano a prevedere la confisca nei casi in cui fosse stato commesso (o concorso nella commissione), anche nella forma del tenativo, un reato nell’esercizio del potere di rappresentanza della società, oppure nell’esecuzione di una delibera in suo nome, oppure nell’esercizio del potere di controllo sulla stessa, oppure – infine – per trascuretezza nella sorveglianza o senza l’osservanza dell’oppurtuna diligenza in ambito della persona giuridica.

Al ricorrere dei casi appena indicati, l’art. 83a cp svk attribuiva al giudice la facoltà (ma non l’obbligo!) di disporre detta confisca su una somma di denaro (comma 1), in misura compresa compresa tra 800 e 1.660.000 euro, il cui esatto ammontare veniva discrezionalemente determinato dal giudice sulla base di una serie di parametri indicati dalla norma, quali il tipo di reato commesso, la sua gravità, il profitto conseguito dal suo autore, il danno cagionato, le circostanze della sua commissione e le conseguenze per la società (comma 3).
Sempre al ricorrere dei medesimi casi, l’art. 83b prevedeva l’obbligo a carico del giudice di disporre la confisca del patrimonio della società, laddove questa lo avesse acquisito, in tutto o in parte, con la commissione del reato (comma 1).

Queste due norme erano decisamente insufficienti a contrastare il fenomeno dei reati commessi dalle società e lasciavano aperte troppe problematiche su cui il legislatore slovacco è dovuto intervenire. Del resto, si pensi che la materia disciplinata in Slovacchia da due articoli del codice penale in vigore solo dal 2010, in Italia era regolamentata sin dal 2001 da un Decreto Legislativo di oltre 85 articoli (se si contano quelli via via sino ad oggi introdotti dal legislatore italiano!).

Dunque, con la legge 91 del 2016 (di seguito solo “L. 91/2016”), il legislatore slovacco ha introdotto la disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche, che è entrata in vigore dal primo luglio 2016; dalla stessa data, sono anche stati abrogati gli artt. 83a ed 83b cp svk, i quali sono confluiti negli artt. 13 e 14 della L. 91/2016 che, rispettivamente, disciplinano le nuove – e rinominate - pene della confisca del patrimonio e della confisca dei beni.

Sono molte le questioni trattate dalla L. 91/2016. Tuttavia, per motivi di praticità ed utilità, in questa sede ci si soffermerà sull’analisi dei casi in cui sussiste la responsabilità penale della società, su alcuni reati che questa può commettere e sulle sanzioni applicabili.

È importante sin da subito chiarire che la L. 91/2016 non introduce nuovi obblighi a carico delle società. Piuttosto, detta legge ha la finalità di agevolare la repressione dei reati che in qualche modo sono riconducibili alla sua sfera di operatività, all’esercizio della sua attività d’impresa, oppure delle cui conseguenze criminose essa viene a giovarsi.
Infatti, sino ad oggi si è riscontrata un’enorme difficoltà nell’individuare criteri di imputazione della responsabilità penale alla società, nell’individuazione della persona fisica che ha concretamente agito e – anche quando individuata - nello stabilire se la sua azione fosse ricollegabile alla persona giuridica. Sotto questo profilo, la legge 91/2016 è precisa nel definire le fattispecie in cui la persona giuridica risponde penalmente.
Dunque, la legge in esame prevede che il reato è commesso dalla persona giuridica se è commesso in suo nome, nel suo interesse, nell’ambito dell’esercizio della sua attività o per mezzo di essa (art. 4 comma 1) da un organo amministrativo o da un membro di un organo amministrativo (lettera a), da colui che esercita un’attività di controllo o vigilanza sulla persona giuridica (lettera b), da qualunque altro soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica o per essa prendere decisioni (lettera c). Il reato è altresì commesso dalla persona giuridica anche qualora taluno dei soggetti appena elencati permette - per negligenza o insufficienza di controllo o di vigilanza che sarebbe stato suo obbligo svolgere - la commissione del reato da parte di soggetti che agiscono nell’esercizio delle funzioni per le quali la persona giuridica le aveva autorizzate ad agire (art. 4 comma 2).
La legge precisa che la responsabilità penale della persona giuridica sussiste anche a prescindere da una serie di avvenimenti o circostanze, quali la non colpevolezza della persona fisica che ha per essa agito o la sua mancata individuazione (art. 4 comma 4); la dichiarazione di fallimento della persona giuridica, la sua messa in liquidazione, il suo scioglimento, il suo commissariamento (art. 4 comma 5); la commissione del reato tra la costituzione e l’acquisto della sua personalità giuridica, la decisione giudiziale di sua invalidità, l’invalidità o l’inefficacia dell’atto con cui è stata legittimata ad agire la persona fisica che ha commesso il reato, l’insussistenza della responsabilità penale per il reato commesso da tale persona fisica (art. 4 comma 6).

A conferma dell’autonomia della responsabilità penale della persona giuridica da quella della persona fisica che ha per essa concretamente agito, la L. 91/2016 prevede la possibilità di trattazione congiunta (“riunione” volendo usare la terminilogia del codice di procedura penale italiano) dei processi penali contro ambedue i soggetti menzionati, alla condizione che ciò non ostacoli manifestamente il loro completamento entro un termine ragionevole (art. 24 comma 1). Dunque, letta da un’altra angolazione, questa norma ha la finalità di disinnescare ogni meccanismo volto ad evitare l’elusione dell’accertamento della responsabilità penale della società, la quale sarà più agevolmente sottoponibile a processo penale, a prescindere dal fatto se è penalmente perseguibile o meno la persona fisica che ha posto in essere la condotta criminosa.
È altresì esplicitamente previsto che nel medesimo processo penale contro la persona fisica e la persona giuridica, congiuntamente giudicate, la responsabilità penale di entrambe è valutata autonomamente (art. 24 comma 2).

Tuttavia, non tutti i reati commessi da uno dei soggetti sopra descritti comportano la responsabilità penale della persona giuridica. Infatti, ciò è limitato solo ai reati tassativamente indicati dalla L. 91/2016 (art. 3). In questa sede  ci limitiamo ad elencarne soltanto alcuni, nella loro traduzione in italiano: ricettazione (artt. 231-234 cp svk), usura (art. 235 cp svk), accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 247 cp svk), alterazione abusiva in un sistema informatico (art. 247a cp svk), alterazione abusiva di dati contenuti in un sistema informatico (art. 247b cp svk), intercettazione abusiva di dati informatici (art. 247c cp svk), produzione, detenzione di impostazioni di accesso o password in un sistema informativo o di altri dati (art. 247d cp svk), abusiva assunzione di lavoratore subordinato (art. 251a cp svk), pregiudizio agli interessi economici dell’Unione Europea (artt. 261-263 cp svk), pregiudizio al consumatore (art. 269 cp svk), pratiche commerciali scorrette nei confronti del consumatore (art. 269a cp svk), contraffazione, alterazione ed illegittima fabbricazione di denaro (art. 270 cp svk), utilizzo di denaro contraffatto, alterato o illegittimamente fabbricato (art. 271 cp svk), fabbricazione e detenzione di utensili falsificati (art. 272 cp svk), evasione fiscale (art. 276 cp svk), mancato versamento di tasse o contributi (art. 277 e 278 cp svk), frode fiscale (art. 277a cp svk), false dichiarazioni di dati al Fisco (art. 278a cp svk), generica messa in pericolo (artt. 284-285 cp svk), armamento e commercio d’armi non autorizzato (artt. 294-295 cp svk), costituzione, partecipazione, supporto di un’associazione a delinquere (art. 296 cp svk), costituzione, partecipazione, supporto un gruppo terroristico (art. 297 cp svk), fabbricazione e detenzione non autorizzata di materiale pericoloso (artt. 298-299 cp svk), messa in pericolo o danneggiamento all’ambiente (artt. 300-301 cp svk), trattamento abusivo di rifiuti (art. 302 cp svk), emissione abusiva di materiale inquinante (art. 302a cp svk), violazione della tutela dell’acqua e dell’aria (artt. 303-304 cp svk), violazione della tutela delle piante e degli animali (art. 305 cp svk), violazione della tutela degli alberi (art. 306 cp svk), corruzione (artt. 332-334 cp svk), corruzione indiretta (art. 336 cp svk), supporto all’immigrazione clandestina (artt. 355-356 cp svk), etc.

In conclusione, quando un soggetto - con le qualità ed alle condizioni che abbiamo sopra descritto - commette uno dei reati elencati dall’art. 3 L. 91/2016, si instaurerà un processo penale che, in caso di condanna, potrà concludersi con l'applicazione di una o più pene a carico della persona giuridica imputata. Tali pene sono elencate all'art. 10 L. 91/2016: scioglimento della persona giuridica (lettera a), confisca del patrimonio (lettera b), confisca dei beni (lettera c), pena pecuniaria (lettera d), interdizione dall'esercizio dell'attività (lettera e), divieto di percezione di contributi e sovvenzioni (lettera f), divieto di percezione di aiuti e sostegni erogati dai fondi dell'Unione Europea (lettera g), divieto di partecipazione a gare pubbliche (lettera h), pubblicazione della sentenza di condanna (lettera i).

Senza addentrarsi eccessivamente in disquisizioni teoriche, una precisazione terminologia è doverosa riguardo alla “confisca”.
In Italia esiste sia la misura di sicurezza della confisca sia la confisca amministrativa.
La prima è un istituto del diritto penale, cioè una misura di sicurezza patrimoniale che ha lo scopo di prevenire la commissione di nuovi reati e, in particolare, consiste nell'acquisizione da parte dello Stato delle cose che “servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto” (confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 del codice penale italiano), oppure “delle cose che costituiscono il prezzo del reato” o “delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna” (confisca obbligatoria di cui all’art. 240 comma 2 del codice penale italiano).
La seconda è un istituto di diritto amministrativo (o “diritto penale-amministrativo”), cioè un provvedimento ablatorio di natura sanzionatoria emesso in conseguenza alla commissione di un illecito amministrativo ed è disciplinata da varie norme settoriali (quali, ad esempio, l’art. 213 del codice della strada, l’art. 20 comma 3 legge n. 681/1981, l’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche).
Ai fini che interessano in questa sede, si segnala che in Slovacchia esiste la misura di sicurezza della confisca (art. 33 lettere “f)” e “g)” ed art. 83 cp svk) e la pena della confisca (art. 32 lettere “e)” e “f)” ed artt. 58-60 cp svk) sulle quali occorrerebbe un’analisi ad hoc per fornire un’esplicazione completa.
Questa precisazione era necessaria affinché sia chiaro che la confisca disciplinata dalla legge n. 91/2016 (art. 10 lettere “b)” e “c)”) è una vera e propria pena, mentre quella sopra esposta di cui agli artt. 83a e 83b cp svk aveva natura di misura di sicurezza. Invece, in Italia la confisca applicata alla persona giuridica è una sanzione amministrativa.

Per ragioni di spazio e di opportunità, terminiamo qui la presente trattazione.
Nelle nostre prossime pubblicazioni tratteremo anche i casi di applicazione delle sopra elencate pene, i criteri della loro quantificazione e - in generale - la loro analisi nel dettaglio.



Articolo redatto in data 24/5/2016

JUDr. Pavol Biksadský, advokát
Dott. Andrea Cianti





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