La nuova disciplina sulla responsabilità penale delle persone giuridiche (Parte 2)

  • November 22, 2016
^C3E1A5FFAB07F06E5369533D84C369CA8FB2DAD6739EED7808^pimgpsh_fullsize_distr.png – Sanzioni penali applicabili e confronto con la normativa italiana in materia

Articolo redatto in data 26/10/2016 da JUDr. Pavol Biksadský e Dott. Andrea Cianti, dello Studio legale Biksadský & Partners

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Nella nostra precedente pubblicazione, abbiamo esposto le linee generali della disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche (https://camitnews.it/5799_la-nuova-disciplina-sulla-responsabilita-penale-delle-persone-giuridiche-parte-1). In questa sede, ci soffermeremo sull'analisi nel dettaglio relativamente a cosa rischiano le società che, secondo le legge n. 91 del 2016 (di seguito "L. 91/2016"), abbiano commesso un reato.
In particolare, sarà oggetto di trattazione del presente articolo l'individuazione delle pene, i criteri della loro quantificazione, i casi in cui possono essere applicate e l'eventuale confronto con la corrispondente disciplina italiana di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito "D.Lgs. 231/2001").

Innanzitutto, giova ricordare che le pene applicabili alle società (come alle persone giuridiche in generale), sono elencate all'art. 10 L. 91/2016. È interessante notare la diversa terminologia del legislatore slovacco rispetto a quello italiano: mentre il primo utilizza esplicitamente il termine "pene" per indicare le sanzioni applicabili alla persona giuridica che abbia commesso un reato, il secondo utilizza il termine "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" (art. 1 comma 1 D.Lgs. 231/2001). La distinzione non è solo teorica, visto che ha importanti ricadute applicative, tra le quali spicca una che è anche stata oggetto di pronunce giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo (Corte di Strasburgo), cioè il problema della confiscabilità dei beni che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato estinto per prescrizione.

Al fine di trattare ordinatamente la materia in esame, seguiranno le analisi dei singoli istituti accennati in premessa.

Tipologia e quantificazione della pena applicabile (art. 11 L. 91/2016)

A prescindere dalla pena in concreto applicata alla persona giuridica, la L. 91/2016 prevede una disciplina comune (art. 11) sui criteri della sua scelta e quantificazione, sull’applicazione congiunta delle pene e su alcuni divieti di cumulo delle stesse.
La legge stabilisce che nella scelta della pena e nella determinazione della sua misura, il giudice deve tenere in considerazione il carattere e la gravità del reato, i rapporti della persona giuridica in relazione alla sua attività sino al momento in cui viene giudicata, ed ai suoi rapporti patrimoniali, che il giudice deve tenere in considerazione anche se la persona giuridica esercita attività di interesse pubblico che abbia rilevanza strategica per l’economia, la difesa e la sicurezza nazionale (comma 1).
La legge continua indicando una serie di ulteriori parametri nella scelta della pena e nella determinazione della sua misura (comma 2). In primo luogo, la pena deve recare il minor pregiudizio possibile ai lavoratori dipendenti della persona giuridica (lettera a). In secondo luogo, il giudice deve considerare i diritti tutelati dalla legge e quelli dei creditori della persona giuridica, che con essa abbiano in buona fede contrattato ed i cui crediti non dipendono dal reato commesso dalla stessa (lettera b). In terzo luogo, il giudice deve tenere in considerazione il comportamento del reo successivamente alla commissione del reato e, in particolare, il suo impegno nel rimuovere le sue conseguenze dannose, oppure lo spontaneo risarcimento del danno cagionato (lettera c). In quarto luogo, rileva la prevedibilità di commissione in futuro di altri reati da parte della persona giuridica (lettera d). In quinto luogo, nel caso di reato commesso in concorso con altri soggetti, viene valutata la misura dei vantaggi di cui la persona giuridica si è giovata (lettera e).
Il giudice dispone altresì del potere di applicare sia una singola pena, oppure di applicarne una pluralità congiuntamente (comma 4, primo periodo), sebbene con dei limiti. Tali limiti consistono nel divieto di applicazione congiunta dello scioglimento della persona giuridica e della confisca del suo patrimonio, della confisca del patrimonio e della pena pecuniaria, della confisca del patrimonio e della confisca dei beni (comma 4, secondo periodo). Infine, è specificamente precisato che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta solo congiuntamente ad una qualsiasi altra pena (comma 4, terzo periodo) e quindi non singolarmente.

La pena dello scioglimento della persona giuridica (art. 12 L. 91/2016)

Nell’ordinamento italiano, la medesima sanzione è denominata “sanzione interdittiva applicata in via definitiva” (art. 16 D.Lgs. 231/2001) ed ha lo stesso effetto della pena dello scioglimento della persona giuridica (art. 12 L. 91/2016) – cioè quello di farne venir meno l’esistenza nel mondo giuridico – sebbene non siano esattamente coincidenti i casi di sua applicazione.
La norma slovacca esordisce sancendo l’obbligo per il giudice di disporre la pena in esame quando l’attività della persona giuridica - con sede legale in Repubblica Slovacca - sia stata totalmente o prevalentemente utilizzata per la commissione di reati (comma 1, sostanzialmente simile all’art. 16 comma 3 D.Lgs. 231/2001).
La L. 91/2016 prosegue attribuendo al giudice la facoltà di disporre lo scioglimento della persona giuridica anche quando questa è condannata per la commissione di un reato per il quale il codice penale slovacco (di seguito “cp svk”) permette di applicare la reclusione per 25 anni, oppure l’ergastolo (comma 2). In Italia, invece, l’applicazione facoltativa della sanzione interdittiva definitiva è prevista qualora l'ente abbia “tratto dal reato un profitto di rilevante entità” e sia “già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività” (art. 16 comma 2 D.Lgs. 231/2001).
L’art. 11 della L. 91/2016 prosegue con una disposizione applicativa, alla stregua della quale con il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena dello scioglimento della persona giuridica, nei suoi confronti verrà avviata la liquidazione.

La pena della confisca del patrimonio della persona giuridica (art. 13 L. 91/2016)

Innanzitutto, sulla confisca ribadiamo le dovute precisazioni svolte nella parte finale della nostra precedente pubblicazione (https://camitnews.it/5799_la-nuova-disciplina-sulla-responsabilita-penale-delle-persone-giuridiche-parte-1).
La L 91/2016 dispone che la pena in parola deve essere comminata in due macrotipologie di casi (comma 1). Il primo è se la persona giuridica ha commesso uno dei reati elencati dall’art. 58 comma 2 cp svk e dall’attività criminosa, o dai suoi proventi, la persona giuridica ha acquisito un patrimonio quantomeno di rilevante entità. Il secondo è se la persona giuridica ha commesso uno dei reati elencati dall’art. 58 comma 3 cp svk, a prescindere da qualunque altra circostanza (quindi, tendenzialmente, si tratterà di reati più gravi).
Il proprietario del patrimonio confiscato diviene lo Stato Slovacco, a meno che il giudice non disponga diversamente in base ad un trattato internazionale al quale la Repubblica Slovacca è vincolata (comma 3).
In Italia non esiste un istituto corrispondente alla confisca del patrimonio della persona giuridica, ma ne esiste uno che più si avvicina alla pena del diritto slovacco consistente nella confisca dei suoi beni.

La pena della confisca dei beni della persona giuridica (art. 14 L. 91/2016)

La disciplina di questa pena di cui alla L. 91/2016 si limita a rinviare la definizione delle condizioni di applicazione della confisca dei beni della persona giuridica all’art. 60 cp svk (che regolamenta la medesima sanzione in generale riferimento alle persone fisiche).
Ai sensi di tale norma, il giudice dispone la confisca dei beni (comma 1) che sono stati utilizzati per la commissione del reato (lettera a), che erano destinati alla sua commissione (lettera b), che ne costituiscono il profitto o il prezzo (lettera c) o il prodotto (lettera d).
Contenuto simile ha la corrispondente sanzione nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 19 comma 1 D.Lgs. 231/2001 prevede che “nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato”. La norma prosegue escludendo dall’oggetto della confisca la parte che può essere restituita al danneggiato e fa salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; nella legge slovacca non si rinvengono tracce sulla salvezza dei diritti dei terzi in buona fede, ma vi è una disposizione sulla restituzione al danneggiato, della quale verrà fatto cenno al termine del presente paragrafo.
Si riviene, invece, in entrambi gli ordinamenti, l’istituto della confisca per equivalente che l’art. 19 comma 2 D.Lgs. 231/2001 efficacemente spiega affermando che la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, laddove non sia possibile eseguirla sugli stessi. Sostanzialmente uguale è il disposto dell’art. 60 comma 2 cp svk che, semmai, precisa i casi di impossibilità di eseguire la confisca sui beni nei modi ordinari, ovvero quando taluno di essi è irraggiungibile, non identificabile, mescolato col patrimonio dell’autore del reato o di altro soggetto.
Viene altresì precisato che la pena in parola può essere disposta dal giudice solo sui beni di proprietà dell’autore del reato (art. 60 comma 4 cp svk) e che, analogamente a quanto previsto per la confisca del patrimonio, lo Stato diviene proprietario dei beni confiscati, a meno che il giudice non disponga diversamente in base ad un trattato internazionale al quale la Repubblica Slovacca è vincolata (art. 60 comma 5 cp svk).
Tuttavia, non può essere disposta la confisca dei beni (art. 60 comma 6 cp svk) quando ciò pregiudicherebbe il diritto al risarcimento del danno patito dal danneggiato e sorto in conseguenza alla commissione del reato (lettera a, in sostanza identica alla sopra menzionata salvezza dei diritti del danneggiato di cui all’art. 19 comma 1 D.Lgs. 231/2001); quando il valore del bene oggetto di confisca è in evidente sproporzione rispetto alla gravità della contravvenzione (lettera b, che dunque si riferisce ai reati contravvenzionali, atteso che la distinzione tra delitti e contravvenzioni esiste anche nell’ordinamento slovacco ed è sancita all’art. 9 del cp svk); quando il giudice si astiene dal punire l’autore del reato (lettera c, che si riferisce all’istituto del perdono giudiziale del minore di cui agli artt. 98-100 cp svk, peraltro non applicabili alla fattispecie di reato commesso da una società).

La pena pecuniaria (art. 15 L. 91/2016)

La norma su questa sanzione è semplicissima. Si limita a statuire che il giudice può applicare alla persona giuridica una pena pecuniaria in misura compresa tra 1.500 e 1.600.000 euro.
I criteri di quantificazione della misura di questa pena sono indicati all’art. 11 L. 91/2016, che poco sopra abbiamo esposto.
È altresì esplicitamente previsto che il giudice non può applicare congiuntamente la pena pecuniaria e la confisca del patrimonio della persona giuridica (art. 11 comma 4 secondo periodo).
Ben più elaborata è la corrispondente disciplina nell’ordinamento italiano, di cui al D.Lgs. 231/2001.
Innanzitutto, l’art. 10 D.Lgs. 231/2001 prevede che si applica sempre la sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo dipendente da reato (comma 1); dunque la scelta se applicarla o meno non dipende dal giudice, come in Slovacchia, ma è conseguenza automatica alla commissione del reato da parte della persona giuridica.
Interessanti sono i criteri di quantificazione, sui quali il legislatore italiano si è inventato il sistema delle “quote”. Infatti, in Italia è previsto che la sanzione pecuniaria venga applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (comma 2) e che l'importo di una quota (comma 3) va da un minimo di 258,23 euro (prima erano “lire cinquecentomila”) ad un massimo di 1549,37 euro (prima erano “lire tre milioni”). Ebbene, il successivo art. 11 disciplina i criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria, stabilendo che nella sua commisurazione il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (comma 1). Una volta determinato il numero delle quote, il giudice ne quantifica l'importo sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (comma 2). Sono infine previsti dei casi di riduzione della pena (art. 12 D.Lgs. 231/2001).
In definitiva, la disciplina italiana su quest’aspetto è più laboriosa e, almeno in linea teorica, lascia meno discrezionalità al giudice rispetto alla legge slovacca, la quale non prevede questo sofisticato meccanismo legale di quantificazione della pena pecuniaria.

La pena dell'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 16 L. 91/2016)

L’interdizione dall’esercizio dell’attività altro non è che il divieto di svolgere la stessa per un determinato periodo di tempo.
La legge 91/2016 disciplina i limiti edittali di applicazione di questa pena ed individua le attività oggetto del divieto.
In particolare, il giudice può disporre l’interdizione dall’esercizio dell’attività per un tempo compreso tra uno e dieci anni, se condanna la persona giuridica per un reato commesso in relazione a tale attività (comma 1).
È altresì precisato che l’interdizione dall’esercizio dell’attività consiste nel divieto di una o più attività che sono oggetto dell’impresa, oppure di attività per le quali è richiesta una speciale autorizzazione o le cui condizioni di esercizio sono regolamentate da una disposizione speciale (comma 2).
Anche su questa materia, riscontriamo una disciplina più elaborata nell’ordinamento italiano, che si consta già nell’indicazione delle sanzioni interdittive (art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001), delle quali vengono individuate ben cinque tipologie: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (lettera a), la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (lettera b), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lettera c), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lettera d), il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lettera e).
In Italia, tali sanzioni possono avere durata compresa tra tre mesi e due anni (art. 13 comma 2 D.Lgs. 231/2001), quindi ben inferiore alle corrispondenti misure previste dall’ordinamento slovacco.
Inoltre, l’art. 13 D.Lgs. 231/2001 individua le condizioni di loro applicazione, cioè quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (lettera a), oppure in caso di reiterazione degli illeciti (lettera b).
Infine, data la loro pluralità, sono regolamentati i criteri di scelta delle sanzioni interdittive (art. 14 D.Lgs. 231/2001) che in questa sede soprassediamo.

La pena del divieto di percezione di contributi e sovvenzioni (art. 17 L. 91/2016)

La L. 91/2016 impone al giudice l’obbligo di applicare la pena, per una durata compresa tra uno e dieci anni, del divieto di percepire contributi e sovvenzioni, se condanna la persona giuridica per un reato commesso in relazione alla domanda, alla concessione, all’utilizzo di contributi, sovvenzioni, sussidi o altra forma di finanziamento dal bilancio dello Stato, dal bilancio di un’istituzione pubblica, dal bilancio di un fondo statale, dal bilancio di una Regione o dal bilancio del Comune (comma 1).
La norma continua precisando che la pena in parola consiste nel divieto, durante il tempo della sua durata, nei confronti della persona giuridica di concorrere o percepire contributi, sovvenzioni, sussidi o altra forma di finanziamento dai bilanci delle istituzioni sopra elencate (comma 2).
In Italia, la medesima sanzione rientra tra le misure interdittive – più esattamente nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi di cui all’art. 9 comma 2 lettera d del D.Lgs. 231/2001 – pertanto soggette alla disciplina brevemente esposta nel paragrafo precedente, al quale si rinvia.

La pena del divieto di percezione di aiuti e sostegni erogati dai fondi dell'Unione Europea (art. 18 L. 91/2016)

Con un linguaggio giuridico assai ripetitivo e non del tutto impeccabile, la L. 91/2016 impone al giudice l’obbligo di disporre la pena, per una durata compresa tra uno e dieci anni, del divieto di percepire aiuti e sostegni concessi dai fondi dell’Unione Europea, se condanna la persona giuridica per un reato commesso in relazione alla domanda, alla concessione, all’utilizzo di aiuti e sostegni concessi da fondi dell’Unione Europea ai sensi di una disposizione speciale o tramite altri finanziamenti da fondi dell’Unione Europea (comma 1).
La norma continua precisando che la pena in parola consiste nel divieto, durante il tempo della sua durata, nei confronti della persona giuridica di concorrere o percepire aiuti o sostegni concessi da fondi dell’Unione Europea ai sensi di una disposizione speciale o tramite altri finanziamenti da fondi dell’Unione Europea (comma 2).
Per quanto riguarda la corrispondente disciplina italiana, vale lo stesso rilievo per cui la medesima sanzione rientra tra le misure interdittive dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi di cui all’art. 9 comma 2 lettera d del D.Lgs. 231/2001.

La pena del divieto di partecipazione a gare pubbliche (art. 19 L. 91/2016)

Si ripete la struttura del già esposto dettato normativo anche per questa pena. Il giudice ha l’obbligo di disporre, per una durata compresa tra uno e dieci anni, il divieto di partecipazione a gare pubbliche, se condanna la persona giuridica per un reato commesso in relazione ad una gara pubblica oppure alla domanda, alla concessione, all’utilizzo di aiuti e sostegni concessi da fondi dell’Unione Europea ai sensi di una disposizione speciale o tramite altri finanziamenti da fondi dell’Unione Europea (comma 1).
Viene precisato, peraltro in maniera tautologica, che questa pena consiste nel divieto di partecipare a gare pubbliche per tutto il tempo della sua durata (comma 2).
La corrispondente misura in Italia è la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9 comma 2 lettera c del D.Lgs 231/2001). Per il resto vale la sopra esposta disciplina delle sanzioni interdittive.

La pena della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 20 L. 91/2016)

Spesso la pubblicazione della sentenza di condanna ha carattere ben più afflittivo delle sanzioni patrimoniali o interdittive, in quanto lede gravemente l’immagine della società agli occhi degli altri operatori del mercato. Pertanto, ne diventa inevitabile un deterioramento della posizione e degli affari della società.
Innanzitutto, la L. 91/2016 esclude che questa pena possa essere applicata autonomamente, nel senso che può essere disposta solo congiuntamente ad altra pena (art. 11 comma 4, terzo periodo).
Più nel dettaglio (art. 20), il giudice può applicare la pena della pubblicazione della sentenza di condanna, o parte di essa, quando è necessario renderla nota al pubblico e, in particolare, con riferimento alle circostanze o alla gravità del reato, oppure se lo richiede un interesse alla tutela della sicurezza o della salute delle persone, degli animali o del patrimonio (comma 1, primo periodo). La sentenza di condanna si pubblica sulla Gazzetta Commerciale (“Obchodný vestník”); contestualmente, il giudice può determinare uno o più esercizi o unità organizzative della persona giuridica, nei quali la sentenza deve essere pubblicata (comma 2, secondo periodo). Inoltre, in sede di applicazione della pena in esame, il giudice determina in che ampiezza la sentenza debba essere pubblicata, la modalità di pubblicazione ed il termine entro il quale la sentenza deve essere pubblicata (comma 1, terzo periodo).
La pena della pubblicazione della sentenza di condanna consiste nell’obbligo a carico della persona giuridica di pubblicare a proprie spese la sentenza di condanna, o una sua parte determinata dal giudice, nella Gazzetta Commerciale, oppure in uno o più esercizi o unità organizzative della persona giuridica, con l’indicazione della denominazione e della sede della persona giuridica condannata (comma 2, primo periodo). Nella sentenza di condanna che deve essere pubblicata, prima della pubblicazione devono essere resi anonimi i dati che permetto l’identificazione di un soggetto diverso dalla persona giuridica condannata (comma 2, secondo periodo).
Sono altresì regolamentate le conseguenze della fattispecie in cui la persona giuridica condannata non procedesse a pubblicare la sentenza entro il termine determinato dal giudice e senza offrire sufficiente giustificazione (art. 32). In tal caso, il giudice le applica una “multa pubblica” (di seguito “multa”) di ammontare non superiore a 16.500 euro, anche più volte fino a quando la persona giuridica condannata non procede alla pubblicazione. In ogni caso, la persona giuridica deve essere preavvisata dell’applicazione della multa. Tuttavia, il giudice può disporre un nuovo termine per la pubblicazione della sentenza se considera sufficientemente giustificato il mancato rispetto della sanzione.
Anche nell’ordinamento italiano è prevista la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 D.Lgs. 231/2001). Leggermente diverse sono le condizioni di applicazione di questa sanzione, le modalità della pubblicazione ed il soggetto obbligato a procedervi.
In primo luogo, è previsto che la pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva (comma 1) e non un’altra qualsiasi sanzione, come dispone la L. 91/2016.
Diverse sono anche le modalità di pubblicazione, essendo previsto che la sentenza è pubblicata, per estratto o per intero, in uno o più giornali all’uopo indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (comma 2).
Cambia leggermente anche il soggetto obbligato a procedere alla pubblicazione della sentenza, poiché ciò viene eseguito a cura della cancelleria del giudice, sebbene a spese dell'ente.

Articolo redatto in data 26/10/2016

JUDr. Pavol Biksadský, advokát
Dott. Andrea Cianti




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