L’introduzione del decreto ingiuntivo telematico in Slovacchia

  • March 29, 2017

^C3E1A5FFAB07F06E5369533D84C369CA8FB2DAD6739EED7808^pimgpsh_fullsize_distr.png Articolo redatto da JUDr. Pavol Biksadský e Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát, dello Studio legale Biksadský & Partners

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Dal primo febbraio 2017 è entrata in vigore la Legge slovacca n. 307/2016 G.U. sul “sollecito procedimento” (“upomínacie konanie”), la quale ha introdotto importanti novità relativamente alle azioni in giudizio volte a far valere diritti all’adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante l’emanazione di un decreto ingiuntivo.

Sia in Italia che in Slovacchia, il decreto ingiuntivo può essere emesso dal giudice civile in esito ad un procedimento monitorio a cognizione sommaria, quando il credito è fondato su prova scritta.
Più nello specifico, in Slovacchia il decreto ingiuntivo è in via ordinaria disciplinato dagli artt. 265-268 del Codice di procedura civile slovacco, che prevedono i seguenti passi.
1)    Presentazione del ricorso per ingiunzione. Il ricorso per ingiunzione deve essere presentato in forma cartacea al Tribunale territorialmente competente, insieme ai documenti – allegati - che rappresentano la prova scritta del credito ed alla ricevuta del contributo unificato che – in estrema sintesi - è pari al 6% del valore del credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione.
2)    Emissione del decreto ingiuntivo inaudita altera parte. Il Tribunale, senza convocare o sentire il debitore, emette il decreto ingiuntivo entro 10 giorni dalla presentazione (se alla presentazione sono soddisfatte tutte le condizioni di legge) del ricorso per ingiunzione, a condizione che il ricorrente abbia allegato al ricorso il modulo prestampato reperibile sul sito del Ministero della Giustizia slovacco (altrimenti verrebbe meno il termine ordinatorio di 10 giorni per l’emissione).
3)    Notificazione del decreto ingiuntivo al debitore. Se non rigetta la domanda del ricorrente, il Tribunale procede a notificare per posta al debitore il decreto ingiuntivo, insieme al ricorso per ingiunzione ed ai suoi allegati; il tutto avviene in forma cartacea; se la notifica non va a buon fine, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo ed il creditore sarà costretto ad iniziare un’ordinaria azione civile.
4)    Opposizione del debitore. Ricevuto il decreto ingiuntivo, il debitore ha a disposizione un termine di 15 giorni – decorrenti dalla notifica - per presentare opposizione mediante invio cartaceo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e dei suoi allegati, al Tribunale territorialmente competente. Se l’opposizione è presentata dal soggetto legittimato, è tempestiva ed è motivata, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo, fissa udienza e si procederà nelle forme ordinarie.
5)    Irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Se il debitore non si opporrà nel suddetto termine di 15 giorni dalla notifica, il decreto ingiuntivo diventerà irrevocabile (cioè non più contestabile nel merito con alcuno strumento) ed esecutivo (cioè atto necessario e sufficiente a dare avvio all’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore).
 
Orbene, la legge sul sollecito procedimento non abroga questa procedura. Piuttosto ne introduce una nuova ed alternativa che si pone l’obbiettivo di rendere più rapido, efficiente, economico e informatizzato il procedimento per ingiunzione.
Di base, lo schema procedurale rimane lo stesso sopra descritto.
Tuttavia, nel sollecito procedimento vengono introdotti importanti elementi di novità. Nell’esposizione di tali elementi si prenderà come riferimento la fattispecie in cui una società commerciale (di seguito “creditrice”) emetta fattura nei confronti di un’altra società commerciale (di seguito “debitrice”) e non riesca ad ottenere la spontanea soddisfazione del proprio diritto di credito (di seguito “credito”).

Dunque, senza pretesa di esaurimento della materia, le principali novità che in questa sede preme segnalare sono sette.

1)    Nel sollecito procedimento non ci si rivolge al Tribunale territorialmente competente (normalmente il Tribunale del luogo in cui si trova la sede della debitrice), bensì al Tribunale di Banská Bystrica, a prescindere da quale sia il luogo in cui si trova la sede della debitrice.
Il legislatore slovacco ha in codesto modo voluto introdurre a livello nazionale un unico Tribunale specializzato nell’emissione dei decreti ingiuntivi, istituendovi un ufficio nel quale verrà svolta esclusivamente l’attività di emanazione dei decreti ingiuntivi.

2)    È del tutto innovativa la modalità di presentazione del ricorso per ingiunzione. Questo infatti dovrà essere inviato esclusivamente in forma telematica alla casella di posta elettronica del Tribunale di Banská Bystrica, mediante la compilazione di un modulo prestampato. Anche gli allegati dovranno essere trasmessi in forma elettronica insieme al ricorso per ingiunzione.

3)    Se non ricorre nessuna ragione per rigettare il ricorso per ingiunzione, il Tribunale di Banská Bystrica emette il decreto ingiuntivo entro 10 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni processuali, incluso il versamento del contributo unificato. Dopodiché lo stesso Tribunale procederà a notificare alla debitrice ed alla creditrice il decreto ingiuntivo come “documento elettronico ufficiale” (“elektronický úradný dokument” è la dizione utilizzata dalla legge). Detto in altre parole – e questo preme mettere in risalto
– la notifica del decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso per ingiunzione ed ai suoi allegati, non avverrà per posta raccomandata, ma per invio tramite posta elettronica.
Questo comporta un’importante innovazione procedurale. Infatti, con l’ordinario procedimento per ingiunzione, la creditrice è costretta ad avviare un ordinario processo civile a cognizione piena qualora la notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice non fosse andata a buon fine. Questo avviene ove la debitrice non ritiri la posta ritualmente consegnatale presso la propria sede, ovvero non la ritiri nei successivi 15 giorni di giacenza, vuoi per inattività, vuoi anche per sua dolosa sottrazione all’adempimento delle proprie obbligazioni. Al contrario, con il ricevimento al proprio indirizzo di posta elettronica, la notifica del decreto ingiuntivo sarà considerata perfezionata con la conferma del server sull’avvenuto ricevimento dell’email da parte del Tribunale di Banská Bystrica. In definitiva, si tratta di un nuovo sistema di notifiche che scoraggia la debitrice a rallentare l’esercizio dei diritti di credito della creditrice.

4)    Entro 15 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la debitrice può presentare opposizione motivata da inviare al Tribunale di Banská Bystrica. A differenza della presentazione del ricorso per ingiunzione, la legge non impone l’invio dell’opposizione in forma telematica.

5)    Quale importante incentivo ad avvalersi del sollecito procedimento, il legislatore slovacco ha previsto la riduzione al 50% del costo del contributo unificato. Poiché per instaurare un processo ordinario in Slovacchia la legge prevede – come regola generale – che il ricorrente versi un contributo unificato (“sudny poplatok”) di ammontare pari al 6% del credito azionato, ne deriva che nel sollecito procedimento tale contributo unificato sarà pari al 3% della somma oggetto di ricorso per ingiunzione. Dunque, a titolo esemplificativo, chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo di 10.000,00 Euro costa 600,00 Euro se si procede con il tradizionale procedimento per ingiunzione, mentre costerà 300,00 Euro se si opterà per il sollecito procedimento; ancora, chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo di 100.000,00 Euro costa 6.000,00 Euro se si procede con il tradizionale procedimento per ingiunzione, mentre costerà 3.000,00 Euro se si opterà per il sollecito procedimento.

6)    Al fine di velocizzare la definizione di controversie di modesto valore, è stata legislativamente introdotta la proposta di rateizzazione del pagamento da parte della debitrice. Infatti, per le obbligazioni pecuniarie, sommate alle spese di giudizio, di valore compreso tra l’ammontare del minimo legale fissato per la retribuzione mensile del lavoratore subordinato (435,00 Euro dal 1/1/2017) e 2.000,00 Euro, la debitrice può entro il termine di opposizione a decreto ingiuntivo presentare una proposta di rateizzazione che il giudice dovrà accogliere se la debitrice non eccepisse il credito, dichiarasse di pagare il proprio debito in non oltre 10 rate, dimostrasse di aver pagato la prima rata non inferiore a 50,00 Euro dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dichiarasse di pagare mensilmente le successive rate.

7)    La legge in esame ha introdotto anche una norma sostanziale relativamente alla registrazione della fattura da parte della creditrice e della debitrice. Al riguardo occorre premettere che dal 1/1/2014 in Slovacchia è in vigore l’art. 78a della legge n. 222/2004 (legge slovacca sull’IVA) che disciplina la rendicontazione a fini IVA, cioè il controllo incrociato svolto dall’Agenzia delle Entrate sulla corrispondenza tra le fatture emesse e quelle ricevute; infatti, il soggetto pagatore dell’IVA ed il ricevente una fattura hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente le fatture emesse e ricevute. Orbene, la legge sul sollecito procedimento si premura di agevolare il recupero di un credito risultante dalla contabilità (in slovacco “účtovníctvo”), ovvero dalla rendicontazione IVA (in slovacco “kontrolný výkaz”) delle parti del rapporto obbligatorio, quantomeno sotto due profili:
a)    se la creditrice dichiarasse che la fattura emessa - e fondante il credito - risulta nella propria contabilità, allora il credito verso la debitrice si presumerebbe esistente;
b)    se la creditrice fosse un soggetto pagatore dell’IVA, allora potrebbe indicare nel ricorso per ingiunzione di aver registrato la sua fattura nella propria rendicontazione a fini dell’IVA; se anche la debitrice avesse registrato la medesima fattura nella propria rendicontazione a fini dell’IVA, allora la legge rischierebbe che la motivazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo debba indicare dei fatti che mettano seriamente in dubbio il diritto fatto valere dalla creditrice; inoltre, la debitrice dovrebbe dimostrare con prova scritta le proprie affermazioni entro il termine di presentazione dell’opposizione, laddove in caso contrario detta opposizione verrebbe rigettata per difetto di motivazione; in sostanza, è richiesto un quid pluris argomentativo nel caso di registrazione della fattura della debitrice nella propria rendicontazione a fini dell’IVA.
Con ogni probabilità, il legislatore slovacco ha in questo modo inteso mettere un freno alla malusanza per cui un debitore riceveva una fattura, ne chiedeva il rimborso IVA allo Stato slovacco, ma poi non pagava alcunché al creditore.

In appendice riteniamo imprescindibile meglio spiegare le nozioni di “casella di posta elettronica” e di “invio/notifica telematica” di un atto, menzionate nei punti n. 2) e n. 3) dell’elenco delle novità apportate dalla legge sul sollecito procedimento di cui alla presente trattazione.

Ebbene, con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 305/2013 G.U. sull’eGovernance, è previsto che le notificazioni di atti effettuate dagli enti pubblici (tra cui sono compresi anche i Tribunali) a persone giuridiche, avverranno tutte in forma telematica – e non più cartacea tramite posta ordinaria - cioè mediante l’invio di email alla casella di posta elettronica che ai sensi della legge verrà per esse appositamente creata ed attivata. Gli effetti delle notificazioni mediante invio di email a detta casella saranno i medesimi delle notificazioni che ad oggi avvengono in forma cartacea. Tra tali effetti è incluso l’inizio della decorrenza di eventuali termini – anche perentori - previsti dalla legge.
Un’applicazione pratica di quest’importante novità è proprio l’introduzione del decreto ingiuntivo telematico, così come descritto nella presente trattazione.

L’attivazione obbligatoria delle caselle di posta elettronica delle persone giuridiche era in programma per il giorno 1/1/2017, quindi l’entrata in vigore della legge sul sollecito procedimento in data 1/2/2017 si armonizzava perfettamente con la notifica in forma telematica del decreto ingiuntivo. Tuttavia, verso fine novembre del 2016, il Governo slovacco ha posticipato l’attivazione obbligatoria in parola al 1/7/2017. Questo significa che le notificazioni telematiche dal 1/2/2017 al 1/7/2017 potranno avvenire solo nei confronti di quelle persone giuridiche che hanno volontariamente e spontaneamente attivato la propria casella di posta elettronica, mentre solo dopo al 1/7/2017 la legge sul sollecito procedimento sarà pienamente applicabile a tutte le persone giuridiche.


                                                                     JUDr. Pavol Biksadský
                                      Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát
 




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