La responsabilità del socio di società di capitali slovacca con la riforma del Codice di commercio in vigore dal 1/1/2018

  • December 21, 2017

biksadsky-partners-logo.png Articolo redatto da JUDr. Pavol Biksadský, advokát, e Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát, dello Studio legale

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La notizia sulla riforma del Codice di commercio slovacco (legge n. 513/1991 G.U., di seguito solo “CdC”) che entrerà in vigore dal 1/1/2018 è già sicuramente giunta all’orecchio di molti imprenditori italiani in Slovacchia, specialmente per quanto concerne la nuova regolamentazione della responsabilità personale ed illimitata del socio verso i creditori della società di cui è socio. Si tratta del caso, sinora estraneo all’ordinamento della Repubblica slovacca, in cui una persona fisica o giuridica conferisca del capitale in una società di capitali e, al ricorrere di determinate condizioni, risponda con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni della società di capitali di cui è socio. In questa situazione, infatti, sino ad oggi erano in Slovacchia previste conseguenze solo sul piano penale (con tutte le difficoltà di giungere a una condanna penale, per esempio dovendo dimostrare il dolo dell’imputato), ma la responsabilità civile del socio di società di capitali era sempre stata fatta salva dal principio per cui il socio di società di capitali non può essere responsabile verso i creditori della società in misura superiore all’ammontare del conferimento versato.

Come già premesso, la riforma del CdC su questo tema non introduce una responsabilità generalizzata del socio di una società di capitali in Slovacchia, bensì delinea condizioni al ricorrere delle quali tale socio risponderà con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni della società.

La norma che introduce questo istituto è l’articolo 66aa del CdCrubricato “Responsabilità del soggetto controllante per l’insolvenza del soggetto controllato” - il quale si compone di 4 commi. Senza analizzarli uno per uno, si cercherà in questa sede di mettere in luce gli aspetti di maggiore interesse per l’imprenditore italiano.

Il primo comma dell’art. 66aa del CdC, che si applica a tutti i tipi di società (incluse le società di capitali, in particolare le s.r.o. e le a.s.), descrive i contorni della responsabilità del socio; tale norma dispone: “Il soggetto controllante è responsabile verso i creditori del soggetto controllato per il danno cagionato dall’insolvenza del soggetto controllato, se con la propria condotta ha contribuito sostanzialmente all’insolvenza del soggetto controllato. Il soggetto controllante si libera di tale responsabilità se dimostra di aver agito in maniera informata e che in buona fede agisce in favore del soggetto controllato.”.

Dunque i requisiti affinché un socio di società di capitali sia responsabile verso i creditori della società di cui è socio sono:
1)    il socio di società di capitali deve essere soggetto controllante della società di cui è socio; di converso, nel linguaggio della norma, la società di capitali dovrà essere il soggetto controllato;
2)    la società di capitali deve essere in stato di “insolvenza”;
3)    l’insolvenza della società di capitali deve aver cagionato un danno ai propri creditori;
4)    la condotta del socio di società di capitali deve avere contribuito sostanzialmente all’insolvenza della società di capitali di cui è socio.

Ognuno di questi quattro punti richiede le dovute spiegazioni e gli opportuni chiarimenti. Andiamo con ordine.

1)    Cosa si intende per “soggetto controllante” e “soggetto controllato” in Slovacchia?

La nozione di “controllo” nell’ambito del diritto societario è in Slovacchia, salvo piccole differenze, sostanzialmente coincidente con quella prevista in Italia dall’articolo 2359 del codice civile italiano. Infatti, l’art. 66a del CdC dispone “Il soggetto controllato è una società nella quale un determinato soggetto ha la quota di maggioranza sui diritti di voto in quanto ha una quota della società o azioni della società alle quali è collegata la maggioranza dei diritti di voto, oppure in quanto, in base ad accordi con altri soggetti legittimati, può esercitare la maggioranza dei diritti di voto a prescindere dalla validità o invalidità di tale accordo”. Sono poi previste regole di calcolo – in aumento (art. 66a comma 3 CdC) e in riduzione (art. 66a comma 4 CdC) - della quota o azioni che conferiscono al socio-soggetto controllante la maggioranza dei diritti di voto nella società-soggetto controllato.

Semplificato al massimo, si può dire che il soggetto controllante di una società di capitali è colui che esercita la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea della stessa, sia questo in virtù della titolarità della quota/partecipazione di maggioranza o in virtù di disposizioni del contratto sociale-statuto che gli attribuiscono questi diritti o in virtù di accordi (per esempio, patti parasociali) che hanno come risultato l’attribuzione di tali diritti.

2)    Cosa si intende per “insolvenza” della società?

Innanzitutto, la parola stessa di “insolvenza” è il tentativo di quanto più esatta possibile traduzione del termine tecnico slovacco “úpadok”. Questa nozione è definita dalla legge slovacca n. 7/2005 G.U., legge fallimentare (di seguito solo “LF”) e rappresenta il presupposto oggettivo affinché un soggetto (inclusa la società) possa essere dichiarato fallito; infatti il debitore che è in stato di insolvenza è ai sensi dell’ordinamento fallimentare della Slovacchia dichiarato fallito.

L’insolvenza del debitore è definita dall’art. 3 LF; ricorre in due fattispecie alternative, cioè quando il debitore è incapace di pagare e quando il debitore è sovraindebitato (comma 1).

Il debitore è incapace di pagare (“platobne neschopný”) quando non è in grado di adempiere almeno due obbligazioni pecuniarie nei confronti di più di un creditore dopo 30 giorni dalla scadenza delle obbligazioni (comma 2).

Il debitore è sovraindebitato (“predlžený”) quando ha più di un creditore ed il valore dei suoi debiti eccede il valore del proprio patrimonio (comma 3).

Dunque, per trasporre queste nozioni alla materia quivi trattata, possiamo semplificare concludendo che un requisito affinché il socio-soggetto controllante di una società di capitali-soggetto controllato sia responsabile verso i creditori della società di capitali-soggetto controllato, occorre che tale società di capitali-soggetto controllato, alternativamente, (1) non sia in grado di adempiere almeno due obbligazioni pecuniarie nei confronti di più di un creditore dopo 30 giorni dalla scadenza delle obbligazioni, oppure (2) abbia più di un creditore ed il valore dei suoi debiti ecceda il valore del proprio patrimonio.

3)    In quali casi l’insolvenza della società di capitali si considera aver cagionato un danno ai creditori della stessa?

Deve esservi un nesso causale tra lo stato di insolvenza della società di capitali-soggetto controllato e un danno ai suoi creditori. Il danno ai creditori sussistente qualora la società di capitali-soggetto controllato non adempia le obbligazioni nei loro confronti; e se questo inadempimento è dovuto all’insolvenza, allora – al ricorrere di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 66aa CdC – il socio-soggetto controllante risponderà di tali obbligazioni della società di capitali di cui è socio.

4)    In quali casi il socio di società di capitali ha contribuito all’insolvenza della società di capitali di cui è socio?

Anche in questo caso occorre individuare un nesso causale tra la condotta del socio di società di capitali e la causazione dello stato di insolvenza della società di capitali. L’art. 66aa richiede che detto socio-soggetto controllante “con la propria condotta contribuisca sostanzialmente a causare l’insolvenza”.

Quindi il primo aspetto è che non occorre che l’insolvenza sia stata causata esclusivamente dal socio-soggetto controllante, bensì è necessario e sufficiente un suo sostanziale contributo. Dall’altro lato, un contributo non sostanziale non determina la responsabilità del socio-soggetto controllante. In definitiva, sarà rimessa alla valutazione del giudice la valutazione sull’ampiezza-sostanzialità del contributo del socio-soggetto controllante affinché questi sia responsabile delle obbligazioni verso i creditori della società di capitali-soggetto controllato. A questo riguardo, il secondo capoverso del primo comma dell’art. 66aa CdC prevede il caso di esonero da siffatta responsabilità del socio-soggetto controllante: non è responsabile delle obbligazioni della società di cui è socio se dimostra di aver agito in maniera informata e che in buona fede agisce in favore della società di cui è socio. Anche qui sorge il problema dell’ampia discrezionalità del giudice nell’interpretare l’aver agito in buona fede ed in maniera informata.

Un esempio lampante di questo tipo di responsabilità potrebbe essere il seguente.
Tizio è socio unico della società-s.r.o. “Alfa” (quindi Tizio è socio controllante di Alfa e Alfa è società controllata da Tizio).
Al 31/12/2018 Alfa ha un patrimonio netto di 100.000 Euro. Alla stessa data, Alfa ha anche quattro creditori, Caio per 30.000 Euro, Sempronia per 20.000 Euro, Mevio per 10.000 Euro e la società Beta per 5.000 Euro. Alfa non è in insolvenza perché con il proprio patrimonio è in grado di soddisfare tutti i suoi creditori ed il valore dei suoi debiti non eccede il suo patrimonio. Tuttavia, con decisione del socio unico del 11/1/2019, Tizio delibera il trasferimento e la distribuzione in proprio favore di somme di denaro o altri beni nel patrimonio di Alfa nell’importo complessivo di 100.000 Euro. In questo modo Alfa sarà divenuta insolvente per effetto della decisione del suo socio unico-Tizio adottata in data 11/1/2019.
Riportando nella fattispecie esemplificata i requisiti sopra elencati, si può concludere che (1) Tizio era soggetto controllante di Alfa, (2) Alfa è divenuta insolvente, (3) l’insolvenza di Alfa ha cagionato un danno ai propri creditori, (4) la condotta di Tizio ha sostanzialmente contribuito a causare l’insolvenza di Alfa.
Questo significa che ricorrono tutti i requisiti previsti dall’articolo 66aa comma 1 CdC e Tizio risponderà personalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni dei creditori di Alfa verso Alfa, cioè per 30.000 Euro vero Caio, 20.000 Euro verso Sempronia, 10.000 Euro verso Mevio e 5.000 Euro verso la società Beta.

Il comma 3 dell’articolo 66aa CdC prevede termini di prescrizione del diritto dei creditori a far valere la responsabilità del socio di società di capitali.

A cavallo tra gennaio e febbraio 2018 il nostro studio legale pubblicherà le parti I e II del Codice di commercio slovacco (articoli da 1 a 260 – parte generale e società) in lingua italiana con segnato in grassetto il testo della riforma in vigore dal 1/1/2018. Pertanto, chiunque fosse interessato a maggiori approfondimenti su detta riforma, nonché a disporre di un fondamentale strumento per orientarsi nel diritto commerciale slovacco, può contattarci.



                            JUDr. Pavol Biksadský, advokát
                            Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát


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