La circolazione in Italia di automobili con targhe slovacche

  • January 31, 2019
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Come per la sua risonanza mediatica è ormai noto, dal 4/12/2018 in Italia è entrato in vigore il c.d. “Decreto sicurezza” (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, pubblicata in Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 281 del 3/12/2018) recante, tra le altre, disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero (di seguito solo “Decreto sicurezza”). Con l’entrata in vigore del Decreto sicurezza viene profondamente modificata la disciplina delle condizioni della circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati – per quanto interessa ai presenti fini - in Repubblica slovacca, quindi con targa slovacca (di seguito, per comodità, solo “veicolo slovacco”), anche intestate a società commerciali di diritto slovacco (intestate, per esempio, alle s.r.o.).

A ben vedere, la circolazione nel territorio italiano di veicoli slovacchi dovrebbe essere assolutamente legittima, alla stregua quantomeno dei principi di libera circolazione delle persone e di libera circolazione dei servizi, quali capisaldi del mercato unico dell’Unione Europea. Tuttavia, nella prassi e nella realtà dei fatti accadeva spesso che persone residenti o domiciliate o dimoranti - esclusivamente o prevalentemente - in Italia, circolassero in Italia con un veicolo slovacco, vuoi in forza di un rapporto contrattuale (per esempio, leasing, lavoro subordinato, prestazione di servizi, comodato ecc.), vuoi addirittura senza la sussistenza a monte di tale rapporto (per fare un esempio estremo, avvalendosi di un prestanome). Accadeva talvolta che i descritti fenomeni venivano attuati esclusivamente al fine di pagare minori importi per il premio assicurativo dovuto in Slovacchia piuttosto che in Italia, ovvero per non pagare la più elevata imposta di bollo in Italia. Le misure del Decreto sicurezza sull’inasprimento di condizioni e sull’introduzione di sanzioni per la circolazione in Italia di un veicolo immatricolato all’estero, nascono dall’esigenza di contrastare taluni sopra descritti fenomeni, sebbene nel loro campo di applicazione siano finite per rientrare anche fattispecie fisiologiche, quali - per esempio - quelle di affidamento di un veicolo slovacco a un imprenditore residente in Italia che con tale veicolo circoli in Italia.

Il Decreto sicurezza interviene nella materia in esame modificando ed integrando il Codice della strada italiano (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, di seguito solo “CdS”). Su tali modifiche apportate dal Decreto Sicurezza al CdS, il Ministero dell’Interno della Repubblica italiana – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – ha emanato la circolare prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/1/2019 (di seguito solo “Circolare”, consultabile sul sito del portale della sicurezza stradale al link https://www.asaps.it/65838-_ministero_dellinterno_legge_1_dicembre_2018_n_132__conversione_in_legge_con_mod.html). In realtà le modifiche al CdS – e meglio spiegate dalla Circolare - apportate dal Decreto Sicurezza sono molte, ma in questa sede ci limitiamo esclusivamente ad esporre quali siano le tre fattispecie disciplinate e quali siano le sanzioni in caso di inosservanza delle nuove norme del CdS, accennando in maniera molto sintetica ad alcuni approfondimenti apportati dalla Circolare.

        1)    Circolazione in Italia con veicolo slovacco da parte di colui che è residente in Italia da più di 60 giorni

Si tratta del caso in cui una persona residente in Italia da più di 60 giorni circoli con un veicolo slovacco nel territorio italiano senza avere – almeno formalmente ed apparentemente - alcun rapporto con l’intestatario del veicolo slovacco. In questa fattispecie rientrano i casi in cui una persona residente in Italia acquisti un veicolo slovacco intestato a un soggetto residente o con sede in Slovacchia (per esempio, un parente, un prestanome, una società di comodo ecc.) e con tale veicolo circoli in Italia.

Sul caso in esame il Decreto sicurezza ha introdotto il nuovo art. 93 comma 1-bis del CdS, in base al quale “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Si tratta quindi di un divieto assoluto, che tuttavia fa salvo il caso previsto dal successivo comma 1-ter del nuovo art. 93 del CdS, che concerne la seconda fattispecie introdotta dal Decreto sicurezza e nella presente pubblicazione trattata al punto “2)”.

Qualora venisse violato il sopra descritto divieto, quindi nel caso in cui una persona residente in Italia da più di 60 giorni venisse sorpresa a circolare in Italia con un veicolo slovacco, il nuovo comma 7-bis dell’art. 93 del CdS prevede le seguenti conseguenze:
-    applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 712,00 euro a 2.848,00 euro;
-    ritiro del documento di circolazione del veicolo slovacco e conseguente trasmissione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio;
-    immediata cessazione della circolazione del veicolo slovacco e suo sequestro (trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio) ai sensi dell’art. 213 del CdS;
-    obbligo, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, di immatricolare il veicolo slovacco in Italia o di richiedere il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, ove in caso di inosservanza di tale obbligo si applicherebbe la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo slovacco ai sensi dell’art. 213 del CdS.

Per ulteriori approfondimenti sull'interpretazione della norma in esame, si rinvia alle pagine da 12 a 15 della Circolare.

        2)    Circolazione in Italia con veicolo slovacco da parte di persona legata da un rapporto contrattuale con un’impresa di diritto slovacco

La dicitura del nuovo comma 1-ter dell’art. 93 del CdS è più complessa. Si articola in due “sub-fattispecie”:
a)    ipotesi di veicolo slovacco concesso in leasing o in “locazione senza conducente” (si veda l’art. 84 del CdS) da parte di un’impresa slovacca, la quale non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva (per approfondimenti si rinvia al primo punto del paragrafo 9.1 a pagina 24 della Circolare);
b)    ipotesi di veicolo slovacco concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa slovacca, la quale non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva (per approfondimenti si rinvia al secondo punto del paragrafo 9.1 a pagina 24 della Circolare).

In entrambe le due suddette ipotesi, la norma in esame specifica che a bordo del veicolo slovacco deve essere custodito un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo slovacco (di seguito solo “Documento”).

Si tratta del classico caso, di per sé fisiologico, dell’amministratore italiano di una s.r.o. slovacca, in cui tale amministratore italiano circoli in Italia con un veicolo slovacco intestato alla s.r.o. slovacca o a una società slovacca di leasing di autoveicoli. In siffatto caso, occorrerebbe distinguere se la s.r.o. slovacca o la società di leasing ha in Italia una sede secondaria o un’altra sede effettiva. In caso negativo (si veda il paragrafo 7.4 a pagina 22 della Circolare per alcune delucidazioni al riguardo), è obbligatorio che il conducente del veicolo slovacco sia munito del Documento (a seconda della fattispecie, contratto di leasing, contratto di locazione senza conducente, contratto di comodato). 

La norma in esame aggiunge che è fatto salvo il “rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario” (sul punto si vedano le pagine 15 e 16 della Circolare) e che in mancanza del Documento la disponibilità del veicolo slovacco si considera in capo al conducente (a pagina 24, punto 10.1 della Circolare è spiegato il significato di questo inciso).

Nel caso di inosservanza di quanto disposto dal nuovo art. 93 comma 1-ter del CdS, il nuovo comma 7-ter dello stesso art. 93 del CdS prevede le seguenti conseguenze:
-    applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 250,00 euro a 1.000,00 euro;
-    nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del Documento entro il termine di trenta giorni;
-    il veicolo slovacco è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del CdS ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il Documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione;
-    in caso di mancata esibizione del Documento, la carta di circolazione del veicolo slovacco non può, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti, essere rilasciata in applicazione dell’art. 94 comma 3 del CdS.

Rileviamo diverse problematicità interpretative nella soluzione adottata dal legislatore italiano, di cui peraltro buona porta sono ravvisate dalla stessa Circolare a pagina 28, paragrafo 13 intitolato “Ambiti in corso di approfondimento”. La questione che tuttavia è a nostro avviso più discutibile e contestabile concerne la descrizione più dettagliata delle caratteristiche specifiche che deve avere il Documento da conservare a bordo del veicolo slovacco; le pagine 22 e 23 della Circolare riportano talune indicazioni utili al riguardo, sebbene lascino aperti diversi altri interrogativi, di cui primo su tutti è – per i fini quivi trattati - se la pagina di autenticazione notarile del notaio slovacco relegata al Documento, la quale ovviamente sarà in lingua slovacca, sia o meno sufficiente a conferire data certa al Documento stesso.

        3)    Circolazione in Italia con veicolo slovacco per più di un anno

Già da prima dell’entrata in vigore del Decreto sicurezza, il primo capoverso dell’art. 132 comma 1 del CdS disponeva che “Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.”. Il Decreto sicurezza ha introdotto al comma 1 dell’art. 132 del CdS:
-    un secondo capoverso, in base al quale “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.”,
-    un terzo capoverso che recita “L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”.

Semplificato al massimo, si tratta dell’ipotesi in cui un veicolo slovacco circoli in Italia per più di un anno ed il conducente non sia persona residente in Italia da più di 60 giorni (ma sia, per esempio, residente in Slovacchia); in detta ipotesi il CdS, così come modificato dal Decreto sicurezza, impone all’intestatario di un veicolo slovacco l’obbligo di immatricolare in Italia tale veicolo slovacco o in alternativa - e previo adempimento degli obblighi all’uopo previsti - di esportarlo fuori dai confini italiani.

Il previgente comma 5 dell’art. 132 del CdS prevedeva sanzioni piuttosto blande nel caso di inosservanza del divieto di circolare in Italia con un veicolo slovacco per la durata maggiore di un anno; infatti, nel caso di violazione di tale norma, al trasgressore era applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 78,00 euro a 311,00 euro. Il Decreto sicurezza ha completamente modificato il suddetto comma 5, prevedendo che colui che viola le disposizioni di cui all’art. 132 comma 1 del CdS è soggetto alle seguenti conseguenze (peraltro identiche a quelle di cui all’art. 93 comma 7-bis del CdS):

-    applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 712,00 euro a 2.848,00 euro;
-    ritiro del documento di circolazione del veicolo slovacco e conseguente trasmissione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio;
-    immediata cessazione della circolazione del veicolo slovacco e suo sequestro (trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio) ai sensi dell’art. 213 del CdS;
-    obbligo, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, di immatricolare il veicolo slovacco in Italia o di richiedere il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, ove in caso di inosservanza di tale obbligo si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo slovacco ai sensi dell’art. 213 del CdS.

Tali conseguenze sono applicabili “fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter”, cioè salvo che si tratti della fattispecie di cui al punto “2)” della presente trattazione. Questo significa che se il conducente del veicolo slovacco intestato ad un’impresa slovacca – priva di una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia - fosse munito del Documento, allora potrebbe circolare in Italia con il veicolo slovacco anche per la durata superiore di un anno.

Anche in questo caso, le problematiche lasciate aperte dal Decreto sicurezza – come anche dal previgente dettato normativo del CdS - sono molteplici. Salta in particolare all’occhio l’interrogativo su come riesca l’organo accertatore a stabilire se un determinato veicolo slovacco abbia circolato in Italia per un tempo maggiore o minore di un anno. Non sono neanche chiari i criteri di computo e di calcolo del tempo.

Le pagine 29 e 30 della Circolare approfondiscono la terza fattispecie esposta alla presente trattazione.

Solo la prassi applicativa degli organi amministrativi e giurisdizionali italiani svelerà la rigorosità di applicazione delle norme del CdS introdotte dal Decreto sicurezza; quanto riportato nella presente trattazione è un mero tentativo di riordino della materia che certamente non può avere carattere di completezza, assoluta certezza e definitività. Nel caso di bisogno di assistenza nella redazione del Documento, non esitate a rivolgerVi al nostro studio legale.


Articolo redatto in data 30/1/2019

JUDr. Pavol Biksadský, LLM, Certified Information Privacy Professional, advokát
Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát




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