Coronavirus: diritti e obblighi dei dipendenti e dei datori di lavoro

  • March 18, 2020
undefined La dichiarazione dello stato d'emergenza a causa della pandemia di coronavirus influisce anche sui diritti e gli obblighi dei dipendenti e dei datori di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

La sicurezza e la tutela della salute dei dipendenti sul lavoro è garantita dall'art. 36 della Costituzione della Repubblica Slovacca, dal Codice del Lavoro e dalla legge sulla sicurezza e la tutela della salute sul lavoro nel testo vigente. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare i principi generali di prevenzione nell'attuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro.

Nell’attuale situazione tali misure includono per esempio:

- fornire disinfettanti nei luoghi di lavoro,
- invitare i dipendenti ad aumentare l'igiene al fine di ridurre al minimo il rischio di infezione,
- invitare i lavoratori affinché in caso di presenza di sintomi della malattia (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, mal di testa, affaticamento) si rivolgano ad un medico e rimangano a casa
- ridurre al minimo gli incontri di lavoro con una maggiore concentrazione di partecipanti,
- annullare viaggi di lavoro in particolare all'estero,
- annullare eventi comuni,
- imporre un controllo medico,
- chiusura dell’intero luogo di lavoro o di una sua parte,
- imporre la quarantena ai dipendenti che sono tornati dall'estero,
- prendere in considerazione la limitazione delle visite dei partner commerciali.


AUTORIZZAZIONI / OPZIONI / MISURE DEL DATORE DI LAVORO VOLTE A RIDURRE IL CONTAGIO DEI DIPENDENTI:

- interruzione del lavoro a causa di gravi motivi operativi da parte del datore di lavoro (§ 142 comma 4 del Codice del Lavoro), ciò prevede il diritto all’indennità salariale pari almeno al 60% della retribuzione media del dipendente - solo se esiste un accordo con i rappresentanti dei dipendenti e non può essere sostituito dalla decisione del datore di lavoro.

- interruzione del lavoro a causa di altri ostacoli al lavoro da parte del datore di lavoro, ciò prevede il diritto all’indennità salariale (§ 142 comma 3 del Codice del Lavoro). Il datore di lavoro fornisce l’indennità salariale pari al guadagno medio.

- ordinare le ferie (§ 111 commi 2 e 5 del Codice del Lavoro) - il termine per la notifica, stabilito a 14 giorni prima dell'inizio delle ferie, può essere ridotto solo previo consenso del dipendente.

- Il datore di lavoro può concordare con il dipendente di utilizzare il congedo compensativo per gli straordinari (§ 121 commi 3 e 4 del Codice del Lavoro). Il dipendente deve essere d’accordo con l’usufruire del congedo compensativo.

- lavoro da casa - previo consenso del dipendente.

- congedo per cure prestate ai familiari (§ 141 comma 1 del Codice del Lavoro e § 39 della legge n. 461/2003 G.U. sulla previdenza sociale) se il dipendente è il genitore di un bambino di età inferiore a 10 anni e la struttura scolastica frequentata dal bambino è stata chiusa a seguito della decisione delle autorità competenti oppure vi è stata imposta la quarantena, il datore di lavoro deve accettare la giustificazione dell'assenza del lavoratore sul luogo di lavoro.

- quarantena - (§ 141 comma 1 del Codice del Lavoro) se al dipendente è stata imposta la quarantena, il datore di lavoro deve concedere al suddetto lavoratore l’assenza dal lavoro.

- assenza dal lavoro - (§141 comma (3) lettera b) del Codice del Lavoro) il datore di lavoro può concedere al dipendente l’assenza dal lavoro per motivi diversi da quelli specificati dal Codice del Lavoro e cioè con o senza compensazione salariale. Il datore di lavoro può quindi concordare con il dipendente la cosiddetta assenza non retribuita per il periodo della "quarantena volontaria" oppure gli fornirà un compenso salariale per tale periodo.

- visita medica straordinaria: un'altra opzione è quella di far fare al dipendente una visita medica straordinaria. La temperatura corporea del dipendente può essere controllata dal datore di lavoro direttamente sul posto di lavoro solo con il consenso del dipendente.


AUTORIZZAZIONI DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CHE DEVONO ANDARE ALL’ESTERO O SONO TORNATE DALL'ESTERO

Dal 13.03.2020 dalle 7.00 fino alla revoca è prevista la quarantena domiciliare obbligatoria di 14 giorni per le persone con residenza permanente o temporanea nella Repubblica slovacca, che sono tornati dall'estero, comprese le persone che vivono nello stesso nucleo familiare. Il mancato rispetto della quarantena domiciliare è soggetto a una sanzione di 1659 euro. Immediatamente dopo il ritorno in Slovacchia, le persone che sono tornate dall'estero sono tenute a comunicarlo telefonicamente o elettronicamente al proprio medico curante che deciderà in merito all'isolamento domiciliare.

Il datore di lavoro ha il diritto di annullare le ferie pianificate o approvate del dipendente, di modificare il periodo del loro godimento, eventualmente richiamare il dipendente dalle ferie. Tuttavia in quel caso deve pagare i costi sostenuti dal dipendente a tale riguardo.

Il datore di lavoro non è autorizzato ad accertare la destinazione delle vacanze del dipendente e il dipendente può darne comunicazione al datore di lavoro, ma non è obbligato a farlo. Data l'attuale situazione e ai fini della prevenzione, consigliamo ai datori di lavoro di:

- fare appello a tutti i dipendenti affinché la necessità di quarantena non venga ignorata e, in caso di sospetto della malattia, che ciò venga segnalato al proprio medico in conformità con la misura di cui sopra;
- posticipare le visite delle persone che sono in quarantena di 14 giorni dopo il loro ritorno dall'estero;
- consigliare ai dipendenti di limitare i loro viaggi all'estero e, ovviamente, non inviarli in trasferte.


QUARANTENA E DIRITTI DEL DIPENDENTE

La quarantena può essere imposta solo dal medico curante, non può essere una decisione del datore di lavoro. Durante la quarantena, il dipendente ha diritto a una compensazione del reddito così come in caso di incapacità lavorativa temporanea, ossia dal primo al terzo giorno di quarantena il 25% della base di calcolo giornaliera del dipendente, nel periodo dal quarto al decimo giorno di quarantena il 55% della base di calcolo giornaliera; e questo viene pagato dal datore di lavoro. Dall'undicesimo giorno il dipendente ha diritto all’indennità di malattia coperta dall’istituto di previdenza sociale per un importo pari al 55% della base di calcolo giornaliera. Il dipendente è tenuto a dimostrare al datore di lavoro il fatto che gli è stata imposta la quarantena in modo credibile. La struttura competente è tenuta a certificare al dipendente il documento che comprovi l'esistenza dell'ostacolo sul lavoro e la sua durata.


CONGEDO PER CURE PRESTATE AI FAMILIARI

A partire dal 16 marzo 2020, l’indennità per il congedo per cure prestate ai familiari deve essere richiesta con una domanda nuova. L’Istituto di previdenza sociale avverte i genitori della necessità di presentare una nuova domanda per tale indennità, se desiderano percepirla anche per il periodo dei prossimi 14 giorni, durante i quali le strutture scolastiche / prescolastiche saranno di nuovo chiuse. La scorsa settimana (dal 10 al 15 marzo 2020) alcune strutture scolastiche / prescolastiche  (principalmente nella regione di Bratislava) sono state chiuse in base alla decisione del direttore della struttura. In quel caso i genitori hanno chiesto per la prima volta l’indennità per il congedo per cure prestate ai familiari. Visto che dal 16 marzo 2020 le suddette strutture sono state chiuse di nuovo, questa volta per i prossimi 14 giorni su tutto il territorio della Slovacchia, in base alla decisione dell’Unità di crisi centrale, i genitori devono richiedere nuovamente la suddetta indennità.

Gli assicurati che intendono richiedere l'indennità per il congedo per cure prestate ai familiari, a causa della chiusura delle scuole e delle strutture prescolastiche dovuta al coronavirus, possono farlo nei seguenti modi:

1/ Telefonicamente
- se l'assicurato è un dipendente, è necessario chiamare la filiale dell’Istituto di previdenza sociale a seconda della sede del datore di lavoro,
. se l'assicurato è un libero professionista oppure è assicurato volontariamente, è necessario chiamare la filiale dell’Istituto di previdenza sociale a seconda della residenza permanente.

2/ Via e-mail
- inviare la domanda per l’indennità alla filiale competente dell’Istituto di previdenza sociale. È necessario allegare il modulo di domanda di indennità compilato.

3/ Per posta    
- inviare il modulo compilato (domanda di indennità) alla filiale competente dell’Istituto di previdenza sociale.

4/  Nella cassetta
- all’ingresso della filiale dell’Istituto di previdenza sociale, è possibile inserire il modulo di domanda compilato nell’apposita cassetta. I contatti delle singole filiali dell’Istituto di previdenza sociale sono disponibili su questo link. Il modulo di domanda di indennità è disponibile (in slovacco, inglese e tedesco) cliccando su questo link.

L’Istituto di previdenza sociale avverte che non è necessario richiedere l’indennità immediatamente, è possibile farlo anche più tardi, anche tra qualche settimana (la legge consente di farlo fino a 3 anni retroattivamente). Le filiali dell’Istituto di previdenza sociale registrano un gran numero di domande, pertanto la loro priorità è quella di elaborarle ed è opportuno distribuire la loro ricezione per un periodo più lungo. Anche per questo motivo  l’Istituto di previdenza sociale non conferma la ricezione delle domande.

I genitori che non sono riusciti a richiedere l’indennità in caso della chiusura della struttura tra il 10 e il 15 marzo 2020 e il loro bambino sarà a casa anche nei prossimi 14 giorni, possono presentare la domanda di indennità su un modulo solo – è necessario indicare tutti i periodi in cui hanno prestato al bambino la cura personale e giornaliera. Allo stesso modo, possono presentare la domanda per entrambi i periodi telefonando alla filiale, ma si ricorda che le linee telefoniche sono sovraccariche e pertanto l’Istituto di previdenza sociale consiglia di inviare le domande via e-mail o per posta.

Fonte: vgd.eu

Foto: lavoroediritti.com

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