L’iscrizione delle limitazioni ai poteri degli amministratori di società a responsabilità limitata in Slovacchia

  • September 19, 2016

^C3E1A5FFAB07F06E5369533D84C369CA8FB2DAD6739EED7808^pimgpsh_fullsize_distr.png Articolo redatto in data 19/9/2016 da JUDr. Pavol Biksadský e Dott. Andrea Cianti, dello Studio legale Biksadský & Partners


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Il problema dell’iscrizione delle limitazioni ai poteri degli amministratori di società di capitali in Slovacchia si propone con frequenza nei riguardi di imprenditori italiani che siano soci di a.s. (“Akciová spoločnosť” equivalente alla società per azioni italiana) o di s.r.o. (“Spoločnosť s ručením obmedzeným” equivalente alla società a responsabilità limitata italiana) e che intendano subordinare taluni atti degli amministratori a talune formalità, oppure che vogliano negare l’efficacia di alcuni di essi.

Per chiarire il concetto di cui alla presente trattazione, si considerino questi esempi di limitazioni ai poteri degli amministratori:

-    Tizio, amministratore della società Alfa s.r.o., può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma per compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione deve chiedere l’assenso dell’assemblea della società;
-   Caio, amministratore della società Beta s.r.o., può compiere disgiuntamente tutti gli atti di valore non eccedente 10.000 euro, ma può compiere solo congiuntamente con Sempronio, altro amministratore della società Beta s.r.o., quegli atti eccedenti tale somma;
-    Mevio, amministratore della società Omega s.r.o., non può compiere atti di disposizione su immobili intestati alla società.

Occorre innanzitutto premettere che in Slovacchia non esistono le definizioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Di conseguenza, anche laddove si volessero definire le limitazioni ai poteri degli amministratori, bisognerebbe esplicitare testualmente i singoli atti che vengono considerati essere di amministrazione ordinaria e quelli qualificati come di amministrazione straordinaria.

Non esiste nell’ordinamento della Repubblica Slovacca neanche alcuna norma di legge che vieti l’indicazione di queste limitazioni nell’atto costitutivo o nello statuto della società di capitali (per convenzione, si precisa che per “società di capitali” verranno nel prosieguo considerate le sole s.r.o. slovacche o – talvolta – le equivalenti s.r.l. italiane e non le altre società di capitali, quali - in primis - le società per azioni). Del pari, nessuna norma obbliga l’indicazione di queste limitazioni. In definitiva - come avviene in Italia - è facoltativo, nonché rimesso all’autonomia privata dei soci, l’inserimento nell’atto costitutivo, o nello statuto, di clausole che limitano i poteri degli amministratori di società di capitali.

È anche chiaro il regime di opponibilità ai terzi di dette limitazioni. Infatti, la legge slovacca n. 513/1991 G.U. (di seguito “codice di commercio”) prevede all’art. 133 comma 3 che solo il contratto sociale (ergo, l’atto costitutivo) o una deliberazione dell’assemblea possono limitare i poteri degli amministratori di una s.r.o., ma – prosegue la norma - tali limitazioni non sono efficaci nei confronti dei terzi. Lo stesso principio è affermato anche nel titolo del codice di commercio sulle “disposizioni preliminari”, poiché l’art. 13 comma 4 dello stesso statuisce testualmente che le limitazioni ai poteri di agire dell’organo amministrativo (ergo, gli amministratori della s.r.o.) non sono opponibili ai terzi, anche nel caso in cui fossero state pubblicate.

La disciplina appena esposta non è affatto dissimile da quanto previsto in Italia. Infatti, in materia di s.r.l., l’art. 2475-bis comma 2 del codice civile italiano dispone che “Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.

L’unica vera differenza tra i summenzionati assetti normativi è che in Slovacchia non esistono eccezioni al principio dell’inopponibilità delle limitazioni ai poteri degli amministratori di società di capitali, mentre in Italia le stesse sono opponibili in un caso: quando gli amministratori abbiano agito dolosamente, cioè con l’intenzione di cagionare un danno alla società. Pertanto in Slovacchia l’atto compiuto da un amministratore di una società di capitali rimane valido ed efficace, ancorché l’unica ragione del suo compimento sia stata quella di cagionare intenzionalmente un danno alla società.

La problematica che preme in questa sede esporre riguarda l’ammissibilità in Slovacchia dell’iscrizione delle limitazioni ai poteri degli amministratori nel Registro delle imprese.

Giova preliminarmente precisare che il Registro delle imprese è lo strumento previsto dal legislatore al fine di dare pubblicità ad atti o fatti ritenuti rilevanti che riguardano un’impresa commerciale, talvolta per semplice finalità informative (c.d. pubblicità-notizia), talaltra per rendere opponibili ai terzi gli atti ed i fatti ivi pubblicati (c.d. pubblicità dichiarativa).
In Italia il Registro delle imprese è disciplinato dagli artt. 2188-2202 del codice civile e dall’art. 8 dalla legge n. 580/1993; quest’ultima norma ne sancisce l’istituzione presso ciascuna Camera di Commercio che, a sua volta, ha sede in ogni capoluogo di provincia.
In Slovacchia esiste lo stesso identico strumento, ma è letteralmente chiamato “Registro commerciale” (“Obchodný register” che, per uniformità di trattazione, nel prosieguo verrà denominato “Registro delle imprese”). Il Registro delle imprese della Repubblica Slovacca è disciplinato dall’art. 27 del codice di commercio slovacco, dalla legge slovacca n. 530/2003 e dagli articoli 278-303 del – nuovo - codice di procedura civile slovacco (di seguito “cpc svk”).
Innanzitutto, è prevista l’istituzione di un “Tribunale del Registro” (“Registrový súd”) presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Regione della Repubblica Slovacca (art. 279 comma 2 cpc svk). Dunque, atteso che la Repubblica Slovacca è composta da otto Regioni, va da sé che vi sono otto Tribunali del Registro e - di conseguenza - vi sono otto Tribunali del Registro operanti presso i seguenti Tribunali: Bratislava I, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Košice I.
Per quanto riguarda la competenza del singolo Tribunale, è esplicitamente previsto che l’impresa commerciale ha l’obbligo di iscrivere i propri dati nel Registro delle imprese presso il Tribunale del Registro sito nel capoluogo della Regione in cui detta impresa stabilisce la propria sede (art. 4 comma 2 legge slovacca n. 530/2003).

Terminata questa breve digressione, si noti che in Repubblica Slovacca l’iscrizione nel Registro delle imprese delle limitazioni ai poteri degli amministratori di s.r.o. presenta controversie di non semplice soluzione. Il punto di partenza per comprendere la loro portata è l’art. 2 della suindicata legge n. 530/2003. Detta norma indica i dati che devono essere iscritti nel Registro delle imprese. Nel lungo elenco di siffatti dati, interessa in questa sede quello di cui al comma 1 lettera “e)”, che richiede la pubblicazione nel Registro delle imprese del nome, del cognome, della residenza, della data di nascita e del numero identificativo della persona fisica che è organo amministrativo della società (che nel caso di s.r.o. è l’amministratore), con l’indicazione della modalità con la quale tale soggetto agisce in nome della società stessa.
Premesso che all’art. 133 comma 2 del codice di commercio è stabilito che solo una persona fisica può essere amministratore di una s.r.o., il sopracitato art. 2 della legge n. 530/2003 non annovera esplicitamente le limitazioni ai poteri degli amministratori tra i dati che devono essere iscritti nel Registro delle imprese. Del pari, una disposizione di tal tenore non è presente in alcuna altra norma dell’ordinamento della Repubblica Slovacca.

Dunque la questione che si pone per dare risposta all’interrogativo se in Slovacchia è ammessa l’iscrizione delle limitazioni ai poteri degli amministratori, concerne l’interpretazione dell’inciso per cui nel Registro delle Imprese deve essere iscritta la “modalità con la quale la persona agisce in nome della società”. In altre parole: rientrano in tali modalità anche le limitazioni ai poteri degli amministratori?

In assenza di indicazioni di legge, la risposta che può essere data è duplice. Le suddette “modalità di agire” possono essere interpretate
1.    in senso lato, cioè - anche - come “con o senza limitazioni ai poteri”, oppure
2.    restrittivamente, attribuendo loro soltanto il significato consistente nella scelta di stabilire se l’amministratore agisce disgiuntamente o congiuntamente con altro/i amministratore/i ai sensi dell’art. 133 comma 1 del codice di commercio.
Nella prima ipotesi, l’iscrizione delle limitazioni ai poteri degli amministratori sarebbe ammessa, mentre non lo sarebbe nella seconda.

Si tratta di un’attività ermeneutica di non poco conto e con importanti ripercussioni applicative, giacché l’appena rilevato dilemma ha comportato una disomogeneità nell’atteggiamento dei diversi Tribunali del Registro ai quali viene presentata domanda di iscrivere le limitazioni ai poteri degli amministratori di società di capitali.
Infatti, gli impiegati dell’Ufficio del Registro delle imprese di ciascuno di questi Tribunali non dispongono né di indicazioni di legge, né di norme regolamentari che stabiliscano se le limitazioni ai poteri degli amministratori possono essere iscritte nel Registro delle imprese. Di conseguenza, detti Tribunali godono di ampia discrezionalità circa la scelta di iscrivere o meno tali dati; quale ulteriore conseguenza, accade nella prassi che nel Tribunale del Registro di un determinato luogo si acconsenta alla pubblicazione delle limitazioni ai poteri degli amministratori, mentre nel Tribunale di altro luogo la stessa istanza di iscrizione venga rigettata.

Il risultato di quest’incertezza interpretativa è che alla voce “amministrazione in nome della società” (“Konanie menom spoločnosti”) riferita ad una persona giuridica iscritta nel Registro delle imprese, figureranno società circa le quali è pubblicata la limitazione ai poteri dell’organo amministrativo (magari perché iscritte presso un Tribunale del Registro che ha la prassi di consentire tali iscrizioni), mentre altre società non le hanno pubblicate perché si sono viste rigettare l’istanza di iscrizione di tale limitazione (di converso, perché iscritte presso un Tribunale del Registro che ha la prassi di non consentire tali iscrizioni).

Per terminare la presente trattazione, si segnala che da questa situazione di caos interpretativo e da questa disomogeneità applicativa si possono trarre due conclusioni.

La prima è che se un amministratore di una società di capitali in regime di amministrazione disgiunta compie un atto che non avrebbe potuto compiere ai sensi dell’atto costitutivo o di una delibera dell’assemblea, l’atto resta valido ed efficace. L’unico strumento esperibile dalla società eventualmente danneggiata in detta ipotesi sarebbe la richiesta - all’amministratore che ha in suo nome agito - di risarcimento del danno patito (art. 135a comma 2 del codice di commercio slovacco).

La seconda è che l’unico modo sicuramente ammesso dalla legge per limitare il potere di un amministratore, è quello di imporgli l’amministrazione congiunta con uno o più altro/i amministratore/i, atteso che di siffatta circostanza è ammessa l’iscrizione nel Registro delle imprese e, una volta che è stata pubblicata, sarà opponibile ai terzi l’atto compiuto disgiuntamente quando dal Registro delle Imprese si evince che tale atto sarebbe dovuto esser stato compiuto congiuntamente. Tuttavia, l’amministrazione congiunta riguarderebbe tutti gli atti, atteso che la scelta di solo alcuni atti (ad esempio, quelli non eccedenti una determinata somma di denaro) rappresenta una fattispecie di limitazione ai poteri degli amministratori, con tutte le problematiche sopra esposte.


Articolo redatto in data 19/9/2016

JUDr. Pavol Biksadský, advokát
Dott. Andrea Cianti
 

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