La prescrizione nei rapporti commerciali in Slovacchia

  • February 22, 2017

^C3E1A5FFAB07F06E5369533D84C369CA8FB2DAD6739EED7808^pimgpsh_fullsize_distr.png Articolo redatto in data 20/2/2017 da JUDr. Pavol Biksadský e Dott. Andrea Cianti, dello Studio legale Biksadský & Partners


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Introduzione

Un istituto che esiste nell’ordinamento di tutti i moderni Stati civili è la prescrizione.
La dottrina italiana la definisce come l’estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio da parte del suo titolare, protratto per un determinato tempo stabilito dalla legge (art. 2934 del codice civile italiano, di seguito indicato come “cc ITA”). Un banale esempio può chiarire il concetto: Tizio, creditore di Caio, in virtù di un credito sorto in data 1/1/2012, e consistente in una somma di denaro, per 5 anni (durata meramente esemplificativa) non chiede al proprio debitore di restituirgli quanto gli spetta, né fa valere i propri diritti in giudizio, al che in data 2/1/2017 avrà perso il proprio diritto di credito e, quindi, non potrà più far valere in alcuna sede il proprio diritto al pagamento della somma di denaro che altrimenti avrebbe potuto azionare in giudizio.

Disciplina e nozione

Mentre in Italia la prescrizione è genericamente disciplinata dalle norme comuni del codice civile (artt. 2934-2963 cc ITA), in Slovacchia occorre distinguere a seconda di quali siano i soggetti del rapporto.
Questo perché in Slovacchia la prescrizione è regolamentata sia dal codice civile slovacco (di seguito “cc SVK”), sia dal codice di commercio slovacco (di seguito “cdc SVK”). Al fine di stabilire quale di queste due fonti sia applicabile, assume rilevanza fondamentale la qualifica soggettiva di “imprenditore” (“podnikateľ”) di entrambe le parti del rapporto, atteso che l’art. 1 comma 1 cdc SVK dispone che il codice di commercio regola “la posizione degli imprenditori, i rapporti commerciali obbligatori, così come anche altri rapporti dipendenti dall’impresa”, mentre il codice civile slovacco disciplina i rapporti tra i privati.
In definitiva, la prescrizione nei rapporti commerciali in Slovacchia è regolata dagli artt. 387-408 cdc SVK che di seguito andiamo sinteticamente ad illustrare.

Innanzitutto, alla stregua di tale normativa emerge una leggera differenza teorica nella nozione stessa di “prescrizione”, rispetto al medesimo istituto regolato dall’ordinamento italiano. Infatti, l’art. 388 cdc SVK non la definisce come l’estinzione di un diritto, bensì specifica proprio che il diritto non si estingue con il decorso del tempo, ma il giudice non può riconoscerlo se la parte obbligata eccepisce la prescrizione.
Dunque, nella sostanza il sistema non diverge da quello italiano, atteso che pure in Italia il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione (art. 2938 cc ITA) ed il debitore non può esigere che gli venga restituito il pagamento di un debito prescritto (art. 2940 cc ITA).
Piuttosto, la differenza è di natura formale: in Italia la prescrizione estingue il diritto, in Slovacchia la prescrizione rende il diritto inazionabile, inattuabile, irrealizzabile, ineseguibile, ma senza estinguerlo.

Oggetto, durata e decorrenza

Giova preliminarmente specificare qual è il novero dei diritti che sono soggetti a prescrizione: lo sono tutti i diritti sorti da rapporti di obbligazione, eccetto il diritto di recedere da un contratto concluso a tempo indeterminato (art. 387 comma 2 cdc SVK). Per quel che interessa in questa sede, preme segnalare che sono soggetti a prescrizione i diritti che sorgono da obbligazioni contrattuali (per esempio, vendita, appalto, locazione, trasporto ecc.) ed extra-contrattuali (per esempio, fatto illecito).

Per quel che concerne la durata della prescrizione, l’art. 397 cdc SVK stabilisce la regola generale per cui un diritto nei rapporti commerciali in Slovacchia si estingue in 4 anni, salvo che la legge disponga diversamente per un determinato diritto.

È poi prevista un’articolata disciplina sulla decorrenza della prescrizione, sulla quale ci limitiamo a segnalare le parti che a nostro avviso possono essere di interesse del lettore:
-    per i diritti esercitabili in giudizio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere in giudizio (art. 391 comma 1 cdc SVK);
-    per i diritti al compimento di un atto giuridico, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’atto giuridico poteva essere compiuto (art. 391 comma 2 cdc SVK);
-    per i diritti all’adempimento di un’obbligazione, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’obbligazione sarebbe dovuta essere adempiuta, oppure se ne sarebbe dovuto iniziare l’adempimento (art. 392 comma 1 primo periodo cdc SVK);
-    per i diritti a fronte di un obbligo di svolgere una prestazione continuativa, o di astenersi dallo svolgimento di una determinata attività, o di sopportare qualcosa, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla violazione di tale obbligo (art. 392 comma 1 secondo periodo cdc SVK);
-    per i diritti sorti dalla violazione di obblighi, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’obbligo è stato violato (art. 393 comma 1 cdc SVK);
-    per i diritti che sorgono dalla risoluzione di un contratto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il legittimato ha risolto il contratto (art. 394 comma 1);
-    per i diritti alla ripetizione dell’adempimento realizzato ai sensi di un contratto invalido, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’adempimento (art. 394 comma 2).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Una disciplina particolare è dettata dall’art. 398 cdc SVK relativamente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno: il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha scoperto o avrebbe potuto scoprire il danno e l’identità del soggetto che ne è responsabile.
Tuttavia, il diritto in esame si prescrive al più tardi con il decorso di 10 anni dal giorno in cui si è verificata la violazione dell’obbligo.
In questa norma si rinviene la distinzione tra la c.d. prescrizione soggettiva e la c.d. prescrizione oggettiva. La prima è di quattro anni e decorre dal giorno in cui il danneggiato ha scoperto o avrebbe dovuto venire a conoscenza del danno. La seconda è di 10 anni e decorre dal giorno in cui il danno si è verificato, a prescindere dalla cognizione del danneggiato.

La prescrizione nei contratti di trasporto

Il successivo art. 399 cdc SVK, invece, regola la prescrizione dei diritti sorti in relazione al contratto di trasporto e, più esattamente, dal danno a beni trasportati e dal ritardo della consegna della merce.
Tali diritti, esercitabili sia nei confronti del mittente che del vettore, si prescrivono dopo un anno che decorre dal giorno in cui la merce è stata consegnata al destinatario, oppure, nel caso di distruzione totale o perdita della merce, dal giorno in cui sarebbe dovuta essere consegnata.
Si tratta di un termine analogo a quello previsto sia dall’ordinamento italiano (art. 2951 comma 1 cc ITA) che dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978 CMR, concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (art. 32 comma 1 della Convenzione stessa). Per quei soggetti che lavorano nel settore del trasporto internazionale, è di massima importanza sapere che, secondo la giurisprudenza, la prescrizione annuale vale anche per i crediti che il vettore vanta nei confronti del suo cliente, cioè sulle fatture emesse per la prestazione dei servizi di trasporto.
Tuttavia, il termine di prescrizione è quattro anni se il danno è stato cagionato con dolo, cioè volutamente.

Sospensione ed interruzione della prescrizione

Una differenza importantissima tra l’ordinamento italiano e quello slovacco nella materia qui trattata, riguarda l’interruzione della prescrizione. Ciò consiste nella nuova decorrenza dall’inizio del termine di prescrizione di un diritto quando, in pendenza dello stesso, si verifica un evento c.d. “interruttivo” della prescrizione.
Ebbene, in Italia è evento interruttivo della prescrizione – tra gli altri – ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 comma 4 cc ITA), che altro non è se non un’intimazione o una richiesta scritta di adempimento (art. 1219 cc ITA). Dunque, quando è applicabile la legge italiana, al creditore è sufficiente inviare una raccomandata al debitore con la quale chiede il pagamento di quanto dovuto, laddove la ricezione di tale raccomandata comporta l’azzeramento del termine di prescrizione e l’inizio della sua nuova decorrenza.
Questo non accade in Slovacchia, dove il ricevimento della suddetta raccomandata non ha alcun effetto sul corso della prescrizione.
Diversamente, l’interruzione della prescrizione in Slovacchia si verifica in un solo caso, e cioè quando il soggetto obbligato compie un atto di ricognizione del debito, laddove inizierà a decorrere un nuovo termine quadriennale di prescrizione dal giorno in cui è stato compiuto il riconoscimento del debito (art. 407 comma 1 cdc SVK). È espressamente previsto che tra tali atti rientra il pagamento degli interessi (art. 407 comma 2 cdc SVK) ed il parziale adempimento dell’obbligazione (art. 407 comma 3 cdc SVK).

Gli articoli da 402 a 406 cdc SVK disciplinano l’ipotesi di sospensione della prescrizione che si verifica quando il creditore avvia una procedura giudiziale o arbitrale per far valere o accertare un suo diritto. In pendenza di una di siffatte procedure, la prescrizione non decorre.
Dunque, l’unico modo a disposizione del creditore per evitare lo spirare del termine di prescrizione, è far valere in giudizio, o in sede arbitrale, il proprio diritto, ovvero ivi chiederne l’accertamento, non invece mandare per posta raccomandata una diffida al debitore.

La prescrizione dei diritti di garanzia per vizi nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto

È interessante notare la differenza tra ordinamento italiano e slovacco nella disciplina del termine per far valere la garanzia per vizi di un bene compravenduto nel contratto di compravendita, nonché quelli dell’opera compiuta nel contratto di appalto. Di questi aspetti si cercherà fornire una breve sintesi, senza pretesa di esaurimento della materia, con l’ulteriore avvertimento che quanto segue si riferisce solo ai “vizi” (“vady”) e non anche alla “mancanza di qualità” (“akosť”).

Sia nel contratto di compravendita che in quello di appalto, in Italia è previsto che i vizi del bene, ovvero dell’opera, devono essere fatti valere entro un termine di decadenza ed uno di prescrizione:
•    nel contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1495 cc ITA, il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (comma 1) e l'azione contro il venditore per far valere i vizi del bene si prescrive in un anno dalla consegna (comma 3);
•    nel contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1667 cc ITA, il committente decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia all'appaltatore i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (comma 2) e l'azione contro l'appaltatore per far valere i vizi dell’opera si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera (comma 3).

In Slovacchia, invece, in nessuno dei suddetti casi viene utilizzato il termine decadenza (“preklúzia”), ma è previsto che il compratore (art. 428 cdc SVK), o il committente (art. 562 cdc SVK), non può far valere in giudizio la garanzia se non ha comunicato “senza indugio” (“bez zbytočného odkladu”) al venditore, o all’appaltatore, i vizi del bene o dell’opera dopo che li ha scoperti, oppure avrebbe dovuto averli scoperti usando la diligenza professionale, oppure entro due anni dalla consegna del bene o dell’opera (cinque anni se si tratta di opera consistente in una costruzione).
Ebbene, il termine di decadenza espresso in giorni dagli articoli 1495 e 1667 cc ITA, nell’ordinamento slovacco è sostituito dall’espressione “senza indugio” (“bez zbytočného odkladu”) che rappresenta una clausola più elastica, quindi adattabile al caso di specie, ma allo stesso tempo richiede all’interprete di operare uno sforzo ermeneutico. Infatti, la giurisprudenza slovacca ha statuito che con questa espressione si intende un termine nell’ordine di settimane e non mesi; ciò significa che la denunzia del vizio dopo una settimana, normalmente non preclude la possibilità di far valere la relativa garanzia, ma la denunzia dopo due mesi, molto probabilmente comporta siffatta conseguenza negativa.

Per quanto riguarda la prescrizione, in Slovacchia vale la regola generale della durata quadriennale anche per l’azione di garanzia per vizi del bene o dell’opera; quindi non è come in Italia che ciò varia a seconda del tipo di contratto (compravendita o appalto).
Sulla decorrenza di tale prescrizione, vi è un’apposita norma che la disciplina, cioè l’art. 393 comma 2 cdc SVK, alla stregua del quale per i diritti dai vizi dei beni, il termine di prescrizione decorre dal giorno della loro consegna al legittimato, oppure al soggetto da questi determinato, oppure dal giorno in cui è stato violato l’obbligo di ritirare il bene.


Articolo redatto in data 20/2/2017

JUDr. Pavol Biksadský, advokát
Dott. Andrea Cianti





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