Statuto della Camera di Commercio Italo - Slovacca
Introduzione
(Preambolo)
Nell’interesse multilaterale per il sostegno allo sviluppo dei rapporti commerciali ed economici tra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana, in base alle delibere dell’Assemblea straordinaria dei soci della Camera di Commercio Italo - Slovacca del 24 Novembre 1997 ed in conformità all’ordinamento legislativo della Repubblica Slovacca è stata costituita la Camera di Commercio Italo - Slovacca, organizzazione non governativa internazionale (di seguito anche “Camera”).
Articolo I.
Denominazione e sede
1.1. Denominazione dell’Ente in lingua italiana: Camera di Commercio Italo - Slovacca, sigla C.C.I.S.
1.2. Denominazione dell’Ente in lingua slovacca: Taliansko - Slovenská obchodná komora, sigla T.S.O.K.
1.3. La sede della Camera di Commercio è in via Michalská n. 7, Bratislava, Repubblica Slovacca.
1.4. La Camera di Commercio Italo-Slovacca (in seguito solo Camera) è un’unione di persone fisiche e giuridiche costituita ai sensi della Legge slovacca n. 83/1990 della G.U. e ulteriori prescrizioni relative alle unioni di cittadini.
1.5. La Camera nasce il giorno della sua registrazione presso il Ministero degli Interni della Repubblica Slovacca.
1.6. L’utilizzazione della denominazione, nonché del marchio (di fatto o registrato) ed in genere dei segni distintivi della Camera, sono soggetti ad autorizzazione del Consiglio Direttivo, che ne disciplinerà le modalità di utilizzazione, anche nei confronti dei soci, ispirandosi ai principi esposti nel Codice Etico, alle regole di concorrenza leale e nel rispetto delle vigenti norme.
Articolo II.
L’attività della Camera
2.1. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni e degli scambi commerciali ed economici fra l’Italia e la Slovacchia nonché la collaborazione tecnica ed economica fra gli imprenditori ed i professionisti dei due Paesi, fornendo informazioni ed assistenza.
2.2. La Camera promuove iniziative e progetti, autonomamente ovvero coordinandosi con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali.
2.3. La Camera promuove la diffusione delle informazioni economiche utili a favorire la collaborazione fra le imprese e lo sviluppo delle opportunità d’affari.
2.4. La Camera ha inoltre l’obiettivo di:
a) sviluppare i rapporti con Autorità, Enti, Associazioni ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali;
b) collaborare con il settore commerciale italiano e quello slovacco al fine di incrementare i rapporti economici fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca;
c) svolgere gli incarichi che Autorità ed Enti italiani o slovacchi possano affidarle in ordine a tale incremento;
d) fornire informazioni sulle leggi, sulle disposizioni, sugli usi e consuetudini, sull’andamento dei mercati italiano e slovacco, anche con riguardo a specifici settori economici e sulla possibilità di collocamento dei beni e dei servizi in detti mercati;
e) segnalare agenti di commercio e rappresentanze di ditte autorizzate al commercio;
f) raccogliere sistematicamente le leggi, le disposizioni e le consuetudini locali di natura economica, finanziaria, doganale o fiscale;
g) fornire servizi di consulenza alle imprese e ai professionisti, segnalare professionisti, consulenti, interpreti, e ogni altro tipo di servizio a supporto degli affari;
h) dare la più larga assistenza possibile a coloro che si recano in uno dei due paesi per affari;
i) svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini;
j) promuovere, tutelare e difendere presso le autorità locali gli interessi delle società imprenditoriali associate e presenti sul territorio di entrambe le parti contraenti.
k) partecipare a gare e progetti Europei, nazionali e transnazionali.
2.5. La Camera inoltre sostiene in Slovacchia le attività sociali, culturali, sportive ed educative, di ricerca scientifica e di tutela dell'ambiente.
2.6. Come lingue ufficiali sono utilizzate la lingua slovacca e la lingua italiana.
Articolo III.
Soci della Camera
3.1. Possono essere soci della Camera le persone fisiche e giuridiche, società o altri enti, partecipanti alle relazioni economiche tra l ́Italia e la Slovacchia o comunque che svolgano un ́attività compatibile alla realizzazione degli obiettivi della Camera.
3.2. Non possono essere associati alla Camera le persone fisiche o le persone giuridiche i cui legali rappresentanti siano stati oggetto di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale. Non possono essere associate alla Camera persone fisiche o giuridiche dichiarate fallite.
3.3. La domanda d’ammissione a socio deve essere indirizzata alla sede della Camera ovvero presentata mediante compilazione dell’apposito formulario elettronico presso l ́indirizzo internet della Camera. Con la domanda, il richiedente accetta espressamente il presente Statuto, tutte le delibere assunte dalla Camera ed i principi ispiratori del Codice Etico. L ́acquisizione dello status di socio è subordinata al previo pagamento da parte del richiedente della quota associativa annuale.
3.4. Il Consiglio Direttivo delibera l’accettazione del nuovo socio.
Solo in seguito a tale delibera il richiedente acquisisce lo status di socio in conformità con lo Statuto e seguendo i principi ispiratori del Codice Etico. Il Segretario Generale comunicherà ai richiedenti le eventuali decisioni di non accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, per le quali non sussiste l’obbligo di motivazione, e provvederà a restituire le eventuali quote associative già versate. Qualora tale decisione non sia motivata da evidenti difetti di requisiti sostanziali e formali del socio di cui agli articoli 3.1, 3.2 e 3.3, è ammesso il ricorso all’Assemblea, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione.
3.5. L’iscrizione alla Camera è annuale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non è disdetta con lettera raccomandata entro il 30 Novembre dell’anno precedente. Scaduto tale termine, il socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata per l’anno seguente.
3.6. I soci della Camera si dividono in:
a) soci fondatori;
b) soci onorari;
c) soci ordinari.
3.7. Sono soci fondatori tutti i soci che hanno messo a disposizione, con l’apporto di beni materiali o immateriali, i mezzi necessari al sostenimento della Camera nel suo primo anno di attività. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
3.8. Sono soci onorari le personalità che si sono particolarmente distinte nella promozione delle relazioni economiche fra l`Italia e la Slovacchia e nella realizzazione degli obiettivi della Camera. L`Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà conferire la qualifica di socio onorario, che diventerà effettiva con l`accettazione della carica da parte dell`interessato. Dal giorno della costituzione della Camera diventano soci onorari il Presidente della Camera di Commercio ed Industria Slovacca ed il Presidente di Unioncamere, sotto l’unica condizione del loro consenso scritto ed indirizzato alla Camera. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
3.9. Sono soci ordinari tutti gli altri soci.
3.10. I soci hanno diritto di partecipare all ́Assemblea, di presentare istanze ed esercitare il diritto di voto secondo quanto disposto dal presente Statuto; partecipano all’attività della Camera, hanno il diritto di ottenere dalla Camera prestazioni a condizioni agevolate rispetto al corrispettivo delle stesse proposto al pubblico non associato e possono avvalersi di tutte le prestazioni che derivano dall’appartenenza al sistema di rappresentanza al quale la Camera aderisce.
3.11. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza delle norme dello Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti, e delle altre disposizioni assunte dagli organi della Camera.
3.12. Ciascun socio ha diritto ad essere eletto negli organi della Camera al compimento di un anno solare dalla data di Delibera del Consiglio direttivo che ne accoglie la domanda di iscrizione ex art. 3.4.
Articolo IV.
Cessazione degli associati
4.1. Il rapporto associativo cessa in caso di morte del socio se persona fisica, scioglimento o fallimento del socio se persona giuridica, recesso, decadenza o esclusione del socio.
4.2. Il socio ha diritto a recedere dalla Camera senza motivo, attraverso lettera raccomandata indirizzata alla sede della Camera, nei termini previsti dall ́articolo 3.5.
4.3. Il socio che perde uno dei requisiti previsti all’articolo 3.1 oppure è interessato dalle situazioni previste dall ́art. 3.2 decade ed è escluso automaticamente. Ciascun socio ha il dovere di segnalare la perdita di detti requisiti ad un qualsiasi organo della Camera. Quest ́ultimo è obbligato a portare l ́argomento all ́attenzione del Consiglio Direttivo a cui spetta, alla prima riunione, compiere una mera verifica della perdita dei requisiti che, se accertata, comporterà la decadenza del socio da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata. Qualora, a perdere detti requisiti, fosse soltanto il rappresentante legale o per procura e non finanche il socio, fatte salve le verifiche di cui sopra, la notifica consisterà nella richiesta di sostituzione del rappresentante sociale del socio, pena l ́esclusione del socio con effetto a decorrere da 60 giorni dalla ricezione di detta notifica.
Nel caso in cui il Socio si trovi in stato di morosità nei confronti della Camera, quest’ultima procederà ad un formale sollecito a mezzo lettera raccomandata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della quale, senza che il pagamento sia stato effettuato, il Consiglio Direttivo puo ́ escludere con delibera il socio moroso dall’elenco dei soci a far data dalla scadenza dei trenta giorni. Il socio escluso rimane obbligato al pagamento degli importi arretrati.
4.4. Alla notizia di eventuali motivi che potrebbero comportare l ́esclusione di un socio, quali una grave violazione degli interessi e delle finalità della Camera, una violazione delle disposizioni statutarie, dei principi del Codice Etico e dei doveri del socio di cui all ́art. 3.11, il Presidente deve, senza indugio e per iscritto, invitare il socio a fornire spiegazioni in un congruo termine. Scaduto questo termine e considerando i chiarimenti eventualmente forniti dal socio, il Consiglio Direttivo puo ́ deliberare sull ́esclusione dello stesso con decisione presa dei 2/3 dei suoi componenti e trasmessa al socio con lettera raccomandata. L ́esclusione ha effetto dal momento dell ́invio della comunicazione della delibera. Il venir meno dello status di socio non dà diritto al rimborso delle quote sociali versate né conferisce diritti sul patrimonio della Camera.
Articolo V.
Quote sociali
5.1. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
5.2. L’ammontare della quota sociale è fissato dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 Settembre dell ́anno precedente. Eventuali modifiche delle quote sociali devono essere comunicate a tutti i soci entro 15 giorni dalla delibera. La quota sociale viene fatturata dalla Camera a ciascun socio e deve essere versata entro la scadenza espressa in fattura.
5.3. Trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il pagamento senza che questo sia avvenuto, il socio viene a trovarsi in stato di morosità e non ha diritto a nessuna prestazione della Camera, né può esercitare il diritto di voto, fintantoché non avrà pienamente sanato la sua situazione debitoria.
Articolo VI.
Luoghi di lavoro della Camera
6.1. La Camera, allo scopo di svolgere le sue attività, può creare unità locali o filiali, senza che queste siano munite di soggettività giuridica. Le sedi sono organizzate dal Consiglio Direttivo.
6.2. La delibera per la creazione di sedi secondarie con soggettività giuridica deve essere approvata dall’Assemblea dei Soci.
Articolo VII.
Organi della Camera
7.1. Sono organi della Camera:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Segretario Generale.
Articolo VIII.
Assemblea dei Soci
8.1. L´Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno. Può riunirsi inoltre, in ogni altra occasione necessaria. Puo’ essere, a seconda degli ordini del giorno, Ordinaria o Straordinaria.
8.2. Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dai Vicepresidenti, in Slovacchia.
8.3. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti alla Camera da almeno 90 giorni, che decorrono dalla delibera di cui all ́Art. 3.4, ed in regola con il pagamento delle quote sociali. La rappresentanza sociale della persona fisica puo ́ essere diretta o delegata per mezzo di procura notarile speciale ed in corso di validità.
La rappresentanza sociale della persona giuridica spetta al suo legale rappresentante ovvero a persona fisica munita di procura notarile speciale in corso di validità.
Tale procura è necessaria anche per il rappresentante sociale di persona giuridica a rappresentanza legale congiunta.
Il diritto di voto appartiene ai soci ordinari o fondatori. Nei casi di rappresentanza legale, questa dovrà risultare registrata al pubblico registro di competenza entro 24 ore dall ́orario di prima convocazione dell ́assemblea. In caso di rappresentanza del socio per procura, tale procura dovrà essere presentata entro 4 giorni lavorativi dall ́orario di prima convocazione dell ́Assemblea presso la Segreteria Generale della Camera. Nessun partecipante all’Assemblea potrà essere portatore di più di tre voti, quindi deleghe, oltre ad il proprio voto.
I soci onorari ed i nuovi soci non aventi diritto di voto possono intervenire alla stessa senza potere di voto. Ogni socio avente diritto di voto puo ́ esprimere durante le assemblee elettive un massimo preferenze pari al numero di Consiglieri da eleggere, come definito secondo il punto 8.8. h), meno quattro.
8.4. Il Presidente ha facoltà di convocare l ́Assemblea ogni volta lo ritenga opportuno; è inoltre tenuto a convocarla entro quindici giorni quando lo deliberi il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
8.5. L’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci è definito dal Consiglio Direttivo o, per sua delega, dal Comitato Esecutivo.
8.6. Ogni socio ha facoltà di formulare proposte all’indirizzo del Presidente affinché, dopo l’esame del Consiglio Direttivo, possano figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci.
8.7. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo, e l’ora di svolgimento, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, deve essere inviato all’indirizzo dei soci risultante dal libro soci almeno un mese prima di quello stabilito per l’Assemblea per mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
8.8. L’Assemblea dei Soci:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo fra i soci e loro rappresentanti legali aventi diritto di voto ai sensi dell ́art. 8.3;
b) elegge il Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo eletto;
c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
d) elegge, tra i membri del Consiglio Direttivo eletto e su proposta del Presidente, quattro Vicepresidenti, di cui uno Vicepresidente Vicario ed uno Vicepresidente Tesoriere;
e) discute e approva le relazioni annuali del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
f) discute ed approva il bilancio consuntivo;
g) discute ed approva il bilancio preventivo;
h) fissa il numero, necessariamente dispari, dei componenti del Consiglio Direttivo da un minimo di quindici fino ad un massimo di diciannove, nel quale sono inclusi il Presidente ed i quattro Vicepresidenti;
i) discute e delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei soci;
j) discute e delibera sugli allegati e sulle modifiche da apportare allo Statuto ed al Codice Etico;
k) nomina i soci ed i Presidenti Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
l) decide in merito allo scioglimento della Camera.
8.9. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è presieduta dal Presidente della Camera o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario e sarà valida se:
a) l’avviso di convocazione sia stato spedito secondo le modalità indicate all’articolo 8, al punto 8.7;
b) all’ora fissata nell’avviso di prima convocazione sarà presente almeno la metà più uno dei soci aventi pieno diritto di voto.
Non verificandosi tale ultima condizione l’Assemblea dei Soci si riunisce successivamente in seconda convocazione e sarà considerata valida se sarà presente almeno il 20% dei soci aventi pieno diritto di voto. Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti con pieno diritto di voto.
8.10. L’Assemblea dei Soci Straordinaria è competente a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, del Codice Etico e sullo scioglimento della Camera; Tale Assemblea è ritenuta valida se:
a) l’avviso di convocazione sia stato spedito secondo le modalità indicate all’articolo 8, al punto 8.7;
b) all ́ora fissata nell ́avviso di prima convocazione saranno presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Non verificandosi tale ultima condizione l ́Assemblea straordinaria dei soci si riunisce successivamente in seconda convocazione e sarà considerata valida se sarà presente almeno il 50% +1 dei soci aventi diritto al voto. Le delibere dell ́Assemblea dei Soci Straordinaria sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti.
8.11. Le delibere dell’Assemblea dei Soci dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale della Camera o in caso di sua assenza dal Segretario nominato per l’occasione dall’Assemblea dei Soci.
Articolo IX.
Consiglio Direttivo
9.1. I membri del Consiglio Direttivo, o Consiglieri, sono eletti dall’Assemblea dei Soci e restano in carica per tre anni fino all’approvazione del bilancio del terzo anno.
9.2. I Consiglieri sono eletti e rimangono in carica ai sensi dell ́articolo 8.8 a) del presente Statuto. Ciascun socio non puo ́ farsi rappresentare da più di un Consigliere nel Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui due o piu ́ soci della Camera facciano parte di un gruppo composto da società partecipate o controllate da una stessa società, ovvero siano tra loro in rapporto di partecipazione e/o collegamento, ovvero vi siano soci persone fisiche con rapporti di partecipazione e/o controllo con altri soci persone giuridiche, detto gruppo potrà essere rappresentato, in Consiglio, da non più di un Consigliere.
9.3. I membri del Consiglio Direttivo non possono delegare a terzi l’esercizio delle proprie funzioni.
9.4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all’Assemblea dei Soci dallo Statuto.
9.5. Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento della stessa, inclusa l’assunzione ed il licenziamento del Segretario Generale e del personale della Camera.
9.6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di garantire il regolare ed il corretto funzionamento delle elezioni degli Organi della Camera.
9.7. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo presenta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
9.8. Qualora un Consigliere si dimettesse ovvero ricorressero le ipotesi ex art. 4.1 e 10.5, Il Consiglio Direttivo puo’ provvedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere, facendo salvo quanto disposto dall ́art. 8.8 paragrafo h). Il Consigliere cooptato sarà sottoposto a formale approvazione nella prima Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto dal successivo punto 9.10. Il periodo di mandato della carica del Consigliere cooptato cessa unitamente alla scadenza dei mandati degli altri componenti del Consiglio Direttivo.
9.9. I Consiglieri sono eleggibili al massimo per tre mandati consecutivi ed il loro incarico è a titolo gratuito.
9.10. Qualora un membro del Consiglio Direttivo perdesse la rappresentatività del socio cosí come definita dall ́art. 8.3, decade dall'incarico e lo stesso socio potrà designare un nuovo Consigliere che potrà essere cooptato automaticamente dal Consiglio Direttivo.
9.11. Ciascun socio puo ́ proporre al Consiglio Direttivo argomenti da inserire all ́ordine del giorno. Un ordine del giorno presentato e sottoscritto da dieci soci vincola il Consiglio Direttivo alla sua discussione ed alla notifica della relativa delibera ai soci richiedenti.
Articolo X.
Delibere del Consiglio Direttivo
10.1. Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e soltanto su questi.
10.2. Le delibere del Consiglio Direttivo sono sempre valide se:
a) l’avviso di convocazione sia stato inviato ai Consiglieri per iscritto o via e-mail al domicilio ovvero all’indirizzo di posta elettronica da essi indicato nel libro dei soci almeno dieci giorni prima e ridotto a cinque giorni prima in caso di urgenza e recante l’indicazione del giorno, ora, luogo e i punti a trattare all’ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata con modalità che diano garanzia del pervenimento all’indirizzo del Consigliere;
b) siano presenti almeno la metà dei Consiglieri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
10.3. Le delibere sono valide se le decisioni sono prese a maggioranza di voto dei Consiglieri presenti.
10.4. Su richiesta di uno dei membri del Consiglio Direttivo le delibere possono avvenire a scrutinio segreto.
10.5. Il Consigliere che non assista a metà delle sedute del Consiglio senza giustificato motivo puo’ essere dichiarato decaduto per delibera del Consiglio Direttivo e lo stesso socio potrà designare un nuovo Consigliere che potrà essere cooptato automaticamente dal Consiglio Direttivo.
10.6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo i membri del Consiglio Direttivo, effettivi ed onorari ed il Segretario Generale. La presenza di ogni altra persona deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.
10.7. I Consiglieri possono presenziare alle riunioni ed alle votazioni per iscritto o tramite mezzi di telecomunicazione al di fuori della riunione dell’organo, previo il consenso di tutti i suoi membri. I Consiglieri votanti al di fuori della riunione dell’organo saranno considerati presenti.
10.8. Le delibere del Consiglio Direttivo sono trascritte in un verbale depositato presso la sede della Camera.
Articolo XI.
Presidente
11.1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e scelto fra i membri del Consiglio Direttivo in carica.
11.2. La carica di Presidente è assunta dal momento di accettazione della nomina.
11.3. Egli agisce a nome della Camera, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
11.4. Dirige le discussioni e in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo il suo voto è determinante.
11.5. Il Presidente resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
11.6. Previa richiesta motivata per iscritto di cinque Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro il termine di quindici giorni.
11.7. Il Presidente indirizza l’attività della Camera, ha facoltà di chiedere la collaborazione dei Consiglieri, consultandoli anche singolarmente, e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni. Può delegare particolari atti e competenze ai Vicepresidenti.
11.8. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza sociale, sostanziale e processuale della Camera.
11.9. In caso di dimissioni o morte del Presidente, ovvero qualora ricorrano le ipotesi ex art. 4.1, le funzioni del Presidente vengono assunte pro-tempore dal Vicepresidente vicario il quale deve provvedere entro 15 giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo che, eccezionalmente e con maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, elegge al suo interno un nuovo Presidente il cui mandato cesserà unitamente alla scadenza dei mandati degli altri componenti del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio non sia in grado di esprimere un nuovo Presidente, il Vicepresidente Vicario ricoprirà le attribuzioni del Presidente fino all ́Assemblea di approvazione del bilancio, in occasione della quale si terranno le elezioni anticipate.
Articolo XII.
Comitato Esecutivo
12.1. Il Consiglio Direttivo costituisce al suo interno il Comitato Esecutivo composto da sette membri, dei quali faranno parte di diritto il Presidente, i quattro Vicepresidenti ed altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
12.2. Il Comitato Esecutivo dispone dei propri poteri solo a seguito della nomina dei due membri eletti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell ́Art 12.1.
12.3. Il Comitato Esecutivo indirizza e coadiuva l ́attività del Segretario Generale nell ́esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; propone temi di discussione al Consiglio Direttivo. Ulteriori attribuzioni del Comitato Esecutivo possono essere disposte dal Consiglio Direttivo.
12.4. I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili ed il loro incarico è a titolo gratuito.
12.5. In caso di dimissioni o morte di un membro del Comitato Esecutivo, ovvero qualora ricorrano le ipotesi ex art. 4.1, si provvederà ad affidare la carica ad un nuovo membro con le stesse modalità descritte dall ́art. 12.1.
Articolo XIII.
Revisori dei Conti
13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i libri sociali, controlla il buon andamento gestionale della Camera e verifica l’applicazione del regolamento di governo economico e finanziario approvato dal Consiglio Direttivo. Esso è nominato dall’Assemblea dei Soci e si compone di tre membri che restano in carica tre anni fino all’approvazione del bilancio del terzo anno.
13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa l’Assemblea dei Soci, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.
13.3. Il Collegio dei Revisori deve essere composto in maggioranza da membri non soci e che non rappresentino soci della Camera.
Articolo XIV.
Vicepresidente Vicario e Vicepresidente Tesoriere
14.1. Il Vicepresidente Vicario ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questo sia temporaneamente assente o impedito. In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente Vicario, ne assume le funzioni uno degli altri tre Vicepresidenti, allo scopo designato dal Consiglio Direttivo.
14.2. Il Vicepresidente Tesoriere controlla i fondi della Camera, sulla base delle indicazioni formalizzate dal Consiglio Direttivo. In caso d’impedimento il Vicepresidente Tesoriere è sostituito dal Segretario Generale, che riferisce allo stesso delle operazioni effettuate appena possibile.
14.3. I fondi della Camera ad eccezione della somma da tenersi a disposizione per il normale fabbisogno di cassa devono essere versati sui conti correnti bancari della Camera.
Articolo XV.
Segretario Generale
15.1. Il Segretario Generale, nel limite delle attribuzioni conferitegli per mezzo di delega scritta dal Presidente, agisce a nome della Camera, dirigendone le attività; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
15.2. Il Segretario Generale attua le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, coadiuva il Presidente e gli altri Organi della Camera, cura l'attuazione delle relative delibere, propone al Presidente ed al Comitato Esecutivo i provvedimenti utili al conseguimento dei fini statutari, organizza e sovraintende i servizi camerali, è il responsabile del personale della Camera e della gestione della Camera, secondo i principi ispiratori del Codice Etico.
15.3. Il Segretario Generale firma autonomamente gli atti relativi all’ordinaria amministrazione.
15.4. Al Segretario Generale può essere attribuito un potere di spesa esclusivamente in base a deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta secondo i criteri indicati dal Presidente.
15.5. Il suo stipendio, i premi ed i benefici vengono definiti ed approvati dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente.
15.6. La scelta del Segretario Generale deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano su conforme parere del Ministero degli Affari esteri Italiano.
Articolo XVI.
Presidenti Onorari
16.1. I Presidenti onorari sono proposti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo. Il Presidente onorario è esonerato dal pagamento della quota sociale e non potrà essere eletto negli organi della Camera. E ́ Presidente Onorario l’Ambasciatore d’Italia in Slovacchia. I Presidenti Onorari entrano in carica con il loro consenso scritto ed indirizzato alla Camera.
16.2. I Presidenti Onorari sono anche membri onorari del Consiglio Direttivo.
16.3. Quando uno o più Presidenti onorari siano presenti alla seduta del Consiglio Direttivo, egli od essi la co-presiedono.
16.4. I Presidenti Onorari, previa loro richiesta, sono informati su tutte le attività della Camera tramite i suoi organi.
Articolo XVII.
Patrimonio e amministrazione
17.1 La Camera amministra il proprio patrimonio in linea con i bilanci preventivi e le delibere approvate dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti, e dello Statuto.
17.2. Il patrimonio della Camera è finalizzato a garantire l’attività e lo sviluppo della stessa.
17.3. Il Patrimonio della Camera è formato dalle quote sociali dei soci, dai ricavi ottenuti dall’esercizio della propria attività, da donazioni e liberalità dei terzi e da contribuzioni di enti ed istituzioni pubbliche. Tutti gli organi della Camera devono avere cura che il patrimonio della Camera sia utilizzato nella maniera più efficiente ed efficace possibile e sia tutelato da rischi che possano comportarne un potenziale depauperamento.
17.4. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
17.5. La Camera paga col suo patrimonio le tasse e le imposte di legge.
17.6. L’utilizzazione del patrimonio della camera al netto delle tasse e delle imposte di legge, è decisa dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione dell ́attività camerale programmata per l’anno sociale.
Articolo XVIII.
Estinzione della Camera
18.1. La Camera si estingue:
a) per deliberazione dell’Assemblea dei Soci relativa allo scioglimento volontario, o alla fusione con un´altra associazione;
b) per delibera, diventata esecutiva, del Ministero degli Affari Interni della RS sullo scioglimento conforme alle disposizioni del par. 12, commi 3 e 5 Legge n. 83/1990 G.U. sull’associazione dei cittadini e le modifiche successive.
18.2. La liquidazione patrimoniale sarà eseguita da: a) un liquidatore nominato dall’Assemblea dei Soci; b) un liquidatore istituito dal Ministero nel caso di cui al par. 13, comma 3 Legge n. 83/1990 G.U. sull’associazione dei cittadini e le modifiche successive
18.3. La liquidazione della Camera sarà eseguita secondo le disposizioni dei par. 70 e 75 del Codice Commerciale.
In caso di scioglimento della Camera, dopo aver fatto fronte ai debiti, il mobilio, il denaro contante, l’archivio e l’eventuale altra massa attiva vengono consegnati all’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Repubblica Slovacca o ad un suo incaricato. Se entro due anni dallo scioglimento volontario non viene istituita una nuova Camera di Commercio Italiana, il cui statuto sia approvato dal Ministero Italiano per lo Sviluppo Economico, tutta la massa attiva della Camera sciolta viene devoluta su decisione insindacabile dell’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Repubblica Slovacca a scopi di beneficenza.
Articolo XIX.
Norme transitorie
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci, tenutasi il 3 marzo 2015 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Lo Statuto non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Con questa approvazione ha perso validità lo Statuto registrato con numero VVS/1-900/90-13851-5, il giorno 15.11.2010 presso il Ministero degli Interni.